Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 19 pagine
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forzata per ordine di un’autorità straniera (p. es. a causa della sparizione forzata di un parente stretto). Spesso queste persone non possono rivolgersi al loro Paese di origine per chiedere informazioni sulla persona sparita. Per poter prestare la massima assistenza a queste persone ai sensi dell’articolo 15, le organizzazioni propongono di istituire un «canale di comunicazione»: le vittime devono potersi rivolgere a un servizio in Svizzera, che a sua volta comunichi con lo Stato in questione, attraverso le rappresentanze all’estero, e s’informi sulla sorte della persona sparita.
Il Ministero pubblico della Confederazione deplora che la ratifica della convenzione non sia sfruttata per sistematizzare l’attuazione delle convenzioni internazionali in materia di diritto penale internazionale in base all’articolo 6 CP.
CRS fa notare che nell’ambito dell’attuazione occorre tener conto anche della situazione degli ex «internati amministrativi» e suggerisce di applicare sistematicamente alle vittime, con effetto retroattivo, l’articolo 25 capoverso 2 della convenzione.
PEV fa notare che i casi di sparizione forzata sono puniti sistematicamente. La Svizzera dovrebbe occuparsi sistematicamente anche della tratta di esseri umani, una delle principali cause di sparizione forzata.
USS fa notare che la Svizzera è tenuta ad adottare misure concrete per lottare contro la sparizione forzata, in particolare nell’ambito della prevenzione. Particolare attenzione va riservata alla protezione delle forze progressiste e ai sindacalisti.