Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 19 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati
incarcerata in un Cantone, bensì anche, se del caso, il luogo esatto di detenzione, l’autorità competente nonché informazioni sullo stato di salute della persona cercata secondo l’articolo 18 capoverso 1 della convenzione (AIS, CSCPI, HR/MERS, CRS, TRIAL).2 Se una persona cercata è incarcerata a titolo preventivo bisogna garantire che il rilascio delle informazioni non comprometta lo scopo dell’inchiesta (LU).
Ai fini di una ricerca efficiente della persona scomparsa, PPD considera irrinunciabile che le richieste di informazioni (art. 5 cpv. 4 dell’avamprogetto) siano effettivamente trattate senza indugio dai servizi di coordinamento e auspica una definizione meno vaga. Per CNPT l’intera procedura interna all’amministrazione è troppo onerosa: per i congiunti è molto importante essere informati rapidamente.
5.5.4. Rilascio di informazioni e protezione dei dati
Due Cantoni menzionano espressamente il fatto che, secondo loro, la legge di attuazione costituisce una base sufficiente per la trasmissione dei dati (BS, NE). VD approva che sia fatto salvo il consenso della persona, LU sottolinea che è auspicabile la trasmissione di un minimo di dati. Altri Cantoni temono che la legge non tenga abbastanza conto degli interessi alla segretezza e che la trasmissione di dati all’insaputa dei diretti interessati possa violare diritti fondamentali (AG, NW, SZ). Per singoli Cantoni e CDDGP, se una persona cercata può essere individuata in un Cantone e si rifiuta di informare il richiedente, la risposta del servizio di coordinamento al richiedente dovrebbe sempre essere la stessa, ossia che la persona cercata non è sparita ai sensi della convenzione e che non possono essere rilasciate altre informazioni (AG, SG, TG, ZH, CDDGP).
PPD ritiene che, pur non essendo ideale, una risposta differenziata alle richieste sia inevitabile. UDC teme che la legge di attuazione scalzi l’accesso restrittivo alle informazioni (solo con il consenso dei diretti interessati) applicato finora in Svizzera.
Occorre inoltre adottare provvedimenti affinché persone legate all’interessato non possano ottenere le informazioni desiderate contro la volontà di quest’ultimo attraverso la consultazione dei verbali nella procedura di ricorso (SG, TG, ZH, CDDGP).
2 La formulazione dell’articolo 5 capoverso 4 dell’avamprogetto proposta dai partecipanti alla consultazione è la seguente: «I servizi di coordinamento dei Cantoni comunicano immediatamente se la persona cercata si trova in stato di privazione della libertà sul loro territorio. Se del caso, comunicano anche il luogo in cui è detenuta, elementi relativi al suo stato di salute e l’autorità che ne ha ordinato la detenzione».