Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 19 pagine

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5.3. Competenza in materia di perseguimento penale

Visti la probabile internazionalità delle eventuali situazioni, la loro natura potenzialmente politica nonché l’onere della prova, vari Cantoni chiedono che la fattispecie sia sottoposta alla giurisdizione federale (AG, BL, BS, BE, SO). Con l’articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP, ciò è già previsto per le attuali fattispecie del titolo dodicesimo bis e ter. Per questi Cantoni la giurisdizione federale sarebbe corretta anche se la nuova fattispecie non fosse collocata sistematicamente sotto il titolo dodicesimo.

Su questo punto, il Ministero pubblico della Confederazione approva il progetto posto in consultazione. La sparizione forzata ai sensi dell’articolo 185bis non rientra nel canone del diritto penale internazionale. Il Ministero pubblico della Confederazione ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 6 CP, in virtù del principio della quasi universalità già oggi i Cantoni dispongono di una competenza per i reati senza un nesso territoriale o personale con la Svizzera. È pertanto coerente lasciare la giurisdizione ai Cantoni.

Alcune delle organizzazioni interessate ritengono che un assoggettamento al perseguimento penale cantonale sia accettabile (CSCPI, ICJ-CH, TRIAL), ma non bisogna dimenticare che l’organismo a cui vanno indirizzate le denunce penali deve essere centralizzato (CRS).

Varie organizzazioni interessate fanno notare che all’articolo 9 capoverso 2 la convenzione non contempla il requisito della doppia incriminazione (CSCPI, ICJ-CH, TRIAL) e dubitano del fatto che su questo punto la legislazione svizzera soddisfi già la convenzione. Propongono pertanto di completare il Codice penale analogamente all’articolo 264m CP.

Per CNPT e HR/MERS è importante che sia menzionato espressamente nel messaggio il perseguimento penale della sparizione forzata quale atto commesso esclusivamente all’estero (senza vittime o autori svizzeri), conformemente al principio di universalità.

5.4. Creazione di una rete (art. 4 dell’avamprogetto)

Nelle loro risposte, i Cantoni e i partiti favorevoli alla ratifica salutano senza eccezione la rinuncia a un registro centralizzato e la creazione, al suo posto, di una rete comprendente la Confederazione e i Cantoni. Le perplessità espresse dai Cantoni sono state accolte. La variante «rete», rilevano in particolare vari Cantoni, è condivisibile (AG, AR, BS, FR, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, VD, VS, ZH).

Alcuni partecipanti alla consultazione osservano che anche questa variante non potrà essere realizzata senza un onere (finanziario), in particolare a livello dei Cantoni (AG, BS, GL, LU, NE, SZ, TG). LU fa notare che la creazione di un servizio cantonale di coordinamento comporta un onere amministrativo e di personale. NW ritiene che nel complesso la soluzione della