Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 19 pagine
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5.5. Accesso alle informazioni e protezione della personalità
5.5.1. Requisiti del richiedente
Vari Cantoni esprimono perplessità in merito all’impostazione del criterio dell’«interesse legittimo» nella pratica e auspicano chiarimenti sui requisiti personali del richiedente (AG, NW, SZ). Per AG dovrebbe essere dimostrata in modo credibile anche la sparizione forzata e non solo la privazione della libertà e va richiesto un interesse degno di protezione come condizione preliminare al rilascio delle informazioni. CRS suggerisce di stabilire espressamente che tutte le persone possano presentare una richiesta di informazioni, indipendentemente dallo statuto di soggiorno in Svizzera. Al tempo stesso è importante, soprattutto in relazione ai sans papiers, che i dati siano utilizzabili solo per questa ricerca.
5.5.2. Competenze
OW accoglie favorevolmente il fatto che spetti al servizio di coordinamento della Confederazione ricevere ed elaborare le richieste di informazioni. LU propone di precisare l’articolo 6 della legge d’introduzione in modo tale che sia il Cantone che gestisce il caso a valutare se la trasmissione di informazioni su una persona cercata rischia di compromettere lo scopo di un’inchiesta penale. Nei casi di cui all’articolo 6 capoverso 3 della legge d’introduzione, in cui sussiste un motivo di esclusione secondo l’articolo 20 capoverso 1 della convenzione, spetta al Cantone in cui è pendente un’inchiesta il cui scopo può essere compromesso, decidere in merito alla possibilità di esporre i suoi argomenti in una procedura di ricorso (LU).
Per CDDGP dovrebbe essere compito della Confederazione richiedere il consenso della persona cercata. In relazione al controllo del procedimento, secondo ZH è evidente che il servizio di coordinamento della Confederazione si occupi direttamente anche di ottenere il consenso della persona cercata, essendo già in contatto con i richiedenti. Il secondo periodo dell’articolo 6 capoverso 2 va quindi formulato come segue: «A tal fine richiede il consenso esplicito della persona cercata».
5.5.3. Trasmissione di informazioni: contenuto e termine
Secondo VD, le informazioni da fornire devono ancora essere concretizzate. La maggioranza delle altre organizzazioni chiede un adeguamento dell’articolo 5 capoverso 4 dell’avamprogetto in modo tale che i servizi di coordinamento cantonali debbano comunicare al servizio di coordinamento della Confederazione non solo se la persona cercata è