Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo sulla Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006

Compendio

La nozione di sparizione forzata ai sensi della Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (qui di seguito «convenzione») comprende ogni forma di privazione della libertà commessa da agenti di uno Stato o con la sua approvazione, seguita dal rifiuto di riconoscere la privazione di libertà e rendere noto il luogo in cui si trova la persona. La sparizione forzata è una realtà: negli ultimi 20 anni, le Nazioni Unite hanno ricevuto notifica di oltre 50 000 casi di presunta sparizione forzata a livello mondiale. Migliaia di questi casi sono tuttora irrisolti e i congiunti soffrono per l’incertezza sulla sorte del loro caro. Anche in Svizzera vivono parenti di persone vittime di una sparizione forzata all’estero.

La sparizione forzata è una delle più gravi violazioni dei diritti dell’uomo, sia per le vittime dirette sia per i loro congiunti. Con la convenzione, per la prima volta un trattato vincolante sul piano internazionale affronta questa tematica adottando un approccio globale per lottare contro la sparizione forzata.

L’idea cardine della convenzione rispecchia la convinzione della Svizzera che si debba fare tutto il possibile per impedire questo grave crimine. Per questo motivo, la Svizzera ha partecipato attivamente all’elaborazione della convenzione e l’ha firmata il 19 gennaio 2011. L’ordinamento giuridico svizzero risulta già conforme in molti punti con gli obblighi sanciti dalla convenzione. Ai fini dell’attuazione entro i confini nazionali, in alcuni settori sono però necessarie modifiche legislative. In primo piano vi sono da un lato la creazione di una nuova fattispecie che penalizzi la sparizione forzata quale reato a sé. Dall’altro viene proposta la creazione di una rete comprendente la Confederazione e i Cantoni, che consenta il rintracciamento rapido delle persone sottoposte a privazione della libertà. È invece scartata l’idea di creare un registro centrale.