Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 19 pagine

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NW fa notare che la trasmissione di informazioni degne di particolare protezione all’insaputa o senza il consenso del diretto interessato comporta un alto rischio di violazione dei diritti fondamentali, rischio che ha lo stesso peso di quello di sparizione forzata.

Per AG non è chiaro se, sulla base dell’articolo 5 capoverso 3 della legge d’introduzione, il servizio di coordinamento prenderà una decisione formale di non entrata in materia qualora non sussistano elementi che potrebbe far supporre una privazione della libertà e qualora al richiedente alla cui domanda non è dato alcun seguito sarà concessa una protezione giuridica. Proprio quest’ultimo punto è tuttavia fondamentale ai fini dell’attuazione della convenzione.

VD chiede un’attuazione il meno burocratica possibile della procedura di rilascio di informazioni. Le richieste di ricerca non dovrebbero quindi essere sottoposte a requisiti severi.

CRS suggerisce di completare l’articolo 6 della legge d’introduzione con un’aggiunta che stabilisca il diritto delle vittime alla trasparenza e a un’informazione regolare sull’andamento della ricerca. Nell’ambito dell’attuazione bisognerebbe inoltre prestare particolare attenzione ai casi in cui la persona cercata è un malato psichico che rifiuta il contatto.

6.4. Protezione giuridica (art. 7 della legge d’introduzione)

Secondo l’articolo 7 della legge d’introduzione, la protezione giuridica è disciplinata dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria. OW fa notare alcuni punti poco chiari riguardo ai diritti e ai doveri dei Cantoni in relazione alle procedure in base all’articolo 7 della legge d’introduzione, facendo riferimento segnatamente all’accertamento dei fatti, all’edizione dei documenti e all’eventuale effetto vincolante delle sentenze.

LU interpreta il diritto di ricorso di terzi per altre forme di privazione della libertà secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera f della convenzione come un diritto di denuncia presso il ministero pubblico.

ZH propone di limitare il diritto di consultare i verbali mediante disposizioni particolari: bisogna infatti evitare che richiedenti che non ottengono informazioni su una persona cercata poiché quest’ultima nega la trasmissione delle informazioni abbiano accesso alle informazioni desiderate attraverso la consultazione dei verbali nella procedura di ricorso.

Per SO la protezione giuridica è garantita.

CSCPI, ICJ-CH e TRIAL fanno notare la problematica che si verifica quando il servizio di coordinamento non avvia la ricerca. Tale decisione dovrebbe essere comunicata per iscritto al richiedente entro cinque giorni e poter essere impugnata.