Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/30: Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 20 dicembre 2006 · 19 pagine

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6. Altre osservazioni dei partecipanti alla consultazione

Numerosi partecipanti alla consultazione hanno riflettuto sui vari aspetti della convenzione e della sua attuazione in modo approfondito. Qui di seguito sono riportati, articolo per articolo, i principali contributi specifici non ancora menzionati o menzionati solo sommariamente nella presentazione delle richieste principali.

6.1. Campo di applicazione (art. 2 della legge d’introduzione)

Singole organizzazioni propongono di completare il campo d’applicazione dell’articolo 2 della legge di applicazione per ancorare in modo esplicito nella legge la nozione di una prassi ampliata o sistematica della sparizione forzata (CSCPI, ICJ-CH, TRIAL).

6.2. Obbligo di registrazione (art. 3 della legge d’introduzione)

L’articolo 3 della legge d’introduzione chiede alle autorità che eseguono ordini di privazione della libertà di assicurare la registrazione dei dati enumerati all’articolo 17 capoverso 3 della convenzione. Considerando che con il rimando all’articolo 17 capoverso 3 della convenzione occorre registrare anche informazioni sul rilascio o sul trasferimento delle persone incarcerate, ZH fa notare che, conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dei dati concernenti la cancellazione, i dati personali rilevati dalla polizia possono essere conservati solo a tempo determinato. Anche se la persona cercata è stata detenuta nel carcere della polizia, una richiesta presso la polizia cantonale non produrrebbe alcun risultato se dalla sua scarcerazione è passato così tanto tempo che l’iscrizione è stata cancellata. Come già menzionato, vari Cantoni hanno fatto notare che la verifica della compatibilità dei loro verbali e registri con la Convenzione comporterà un onere.

6.3. Richiesta e rilascio di informazioni (art. 5 e 6 della legge d’introduzione)

OW e SZ suggeriscono di creare nella legge d’introduzione una base esplicita per attuare il diritto d’accesso di cui all’articolo 18 capoverso 1 della convenzione, in modo tale che la trasmissione delle informazioni enumerate sia ammessa dalla legislazione sulla protezione dei dati.

AG rileva che la legge d’introduzione proposta non tiene abbastanza conto dell’interesse alla segretezza del diretto interessato.