Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/66: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) nei settori dei motori a combustione stazionari, delle turbine a gas, di altri impianti stazionari nonché dei combustibili e della sorveglianza del mercato. · 16 pagine
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Riferimento/N. d’incarto: N342-1890
Mediante tali misure saranno arginate le emissioni di sostanze nocive dagli impianti stazionari. Le nuove disposizioni hanno come conseguenza principalmente la riduzione delle emissioni di ossidi d’azoto. Di particolare rilievo sono le ripercussioni sullo sviluppo futuro. Attualmente la quota dei motori stazionari e delle turbine a gas nelle emissioni di inquinanti atmosferici in Svizzera è esigua. L’eventuale ampliamento futuro di centrali termiche a combustibili fossili e l’inasprimento dei valori limite consentono di ridurre il più possibile ulteriori emissioni di inquinanti atmosferici. Le centrali a cogenerazione di energia elettrica e termica per riscaldare spesso sono costruite in zone urbane, dove l’impatto di NO2 è comunque considerevole. L’adeguamento dell’ordinanza permette di definire le condizioni quadro per l’igiene dell’aria prima di investire in impianti nuovi per adeguarli allo stato della tecnica. In tal modo è possibile considerare le misure necessarie già nella fase di pianificazione, evitando risanamenti effettuati in un secondo momento e più impegnativi a livello economico. Stando alla statistica attuale degli impianti a cogenerazione di energia elettrica e termica dell’Ufficio federale
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dell’energia (UFE) , già il 57 per cento di tutti gli impianti a cogenerazione di energia elettrica e termica alimentati a gas naturale dispongono della tecnologia necessaria per la depurazione dei gas di scarico. Agli impianti esistenti sarà inoltre concesso un termine per il risanamento più lungo tra i sei e i dieci anni.
Stando ai criteri dell’OIAt, i costi delle misure possono essere considerati economicamente sostenibili e saranno assunti dai gestori interessati (secondo il principio di causalità sancito nella Costituzione federale ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 della Costituzione federale; RS 101). Le misure contribuiscono all’esecuzione armoniosa a livello nazionale, nell’interesse dei settori dell’economia interessati, e, dal punto di vista tecnologico, queste sono implementabili senza riserva.
22 Thermische Stromproduktion inklusive Wärmekraftkoppelung (WKK) in der Schweiz. Edizione 2012 (pubblicazione non disponibile in italiano). 312/2005-02198/08/17/05/04/N342-1890 16/16