Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/66: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) nei settori dei motori a combustione stazionari, delle turbine a gas, di altri impianti stazionari nonché dei combustibili e della sorveglianza del mercato. · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/N. d’incarto: N342-1890

sioni, poiché, a causa dell’ORRPChim, il termine per l’abbandono del procedimento per amalgama è più breve del termine che scaturisce dalla presente revisione dell’OIAt in merito al risanamento (normalmente cinque anni a partire dall’entrata in vigore).

All. 2 cifra 33 lettera b nota a piè di pagina

Nella nota a piè di pagina è stato adeguato il riferimento alla norma ISO vigente e alla rispettiva fonte.

All. 2 cifra 421

Finora l’OIAt prevedeva valori limite delle emissioni sotto forma di polvere dai cubilotti a seconda della capacità di fusione. Inoltre, i valori limite erano definiti in quantità di polvere per tonnellata di ferro fu-

3

so. Per la polvere vale ora un valore limite d’emissione di 20 mg/m , indipendentemente dalla quantità di ferro prodotto all’ora e dal flusso di massa minimo. Tale valore corrisponde allo stato della tecnica e alle prescrizioni del Protocollo sui metalli pesanti. Secondo i dati a disposizione dell’UFAM provenienti dalle misurazioni di controllo periodiche ai sensi dell’OIAt, in linea di massima dovrebbe essere possibile rispettare il nuovo valore limite già oggi, senza dover adottare ulteriori misure.

All. 2 cifra 48

L’adeguamento dei valori limite per impianti stazionari nella revisione del Protocollo relativo ai metalli pesanti e del Protocollo sui POP nel 2012 (cfr. cifra 2) riguarda tra l’altro anche gli impianti per la produzione di acciaio da forno elettrico. In tali impianti si produce il calore necessario per la fusione di ferro grezzo e rottame nei forni a induzione e nei forni elettrici ad arco. A causa del Protocollo sui metalli pesanti è necessario introdurre per le acciaierie elettriche con una capacità superiore a 2,5 t/h un

3

valore limite d’emissione delle polveri di 5 mg/m . Tale valore rappresenta un notevole abbassamento rispetto alle prescrizioni finora vigenti in Svizzera. Nelle acciaierie elettriche si applicava finora il valore

3

limite generale relativo alla polvere pari a 20 mg/m ai sensi dell’allegato 1 cifra 41. I valori limite d’emissione relativi alla polvere totale previsti dal Protocollo sui metalli pesanti sono stati armonizzati con quelli del Protocollo rivisto di Göteborg. Secondo i dati a disposizione dell’UFAM provenienti dalle misurazioni di controllo periodiche ai sensi dell’OIAt, le due acciaierie svizzere (nei Cantoni Soletta e

3

Lucerna) si attengono già al valore limite relativo alla polvere pari a 5 mg/m .

Infine, il Protocollo rivisto sui POP richiede per i forni elettrici ad arco un valore limite d’emissione pari

3 89

a 0,5 ng TEQ/m per diossine e furani . Il manuale del Protocollo sui POP relativo alle migliori tecnologie disponibili per la limitazione delle emissioni degli inquinanti organici persistenti, contiene informazioni aggiornate sulle misure atte alla riduzione delle emissioni nell’ambito della produzione

3

dell’acciaio. Nel manuale, il valore di emissione è pari a 0,1 ng TEQ/m ed è più basso del valore limi-

3

te di 0,5 ng TEQ/m previsto dal protocollo. Pertanto, il valore di riferimento raggiungibile è pari a

3

0,1 ng TEQ/m . Ciò trova conferma nei dati a disposizione dell’UFAM provenienti dalle misurazioni di

3

controllo, ai sensi dell’OIAt, dell’acciaieria di Soletta, i quali sono inferiori a 0,1 ng TEQ/m . Per tale stabilimento il valore limite previsto vale già da alcuni anni.

Mediante la presente modifica viene introdotta una nuova cifra 48 nell’allegato 2 dell’OIAt che rispecchia i requisiti dei due protocolli summenzionati. Le prescrizioni dell’OIAt relative alle acciaierie elettriche sono compatibili, grazie alla presente modifica, con i requisiti dei protocolli rivisti e ne permettono la ratifica. Si parte dal presupposto che con la presente modifica non sia necessario applicare alcuna misura aggiuntiva nelle due acciaierie svizzere interessate.

All. 2 cifra 714 cpv. 1 lett. c e l

3 Il Protocollo rivisto sui metalli pesanti stabilisce un valore limite per il mercurio (Hg) pari a 0,05 mg/m negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Il manuale del protocollo sui metalli pesanti relativo

8 TEQ: equivalenti di tossicità 9 http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/air-pollution/guidance-documents-and-othermethodological-materials/protocol-on-POP.html 312/2005-02198/08/17/05/04/N342-1890 8/16