Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/66: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) nei settori dei motori a combustione stazionari, delle turbine a gas, di altri impianti stazionari nonché dei combustibili e della sorveglianza del mercato. · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/N. d’incarto: N342-1890

5 Le nuove disposizioni in dettaglio

Art. 8 cpv. 2

La modifica riguarda solo il testo francese. Adeguamento di una traduzione carente.

Art. 13 cpv. 3

Per le macchine di cantiere sono state introdotte disposizioni specifiche relative al controllo dei gas di scarico e al controllo (all. 4 cifra 34). Per tale motivo in questo capoverso sono ora salve anche le disposizioni derogatorie dell’allegato 4.

Art. 19a cpv. 4

Nei casi in cui vengono messe in funzione macchine di cantiere nell’ambito di test o dimostrazioni, l’autorità competente può accordare eccezioni dalle esigenze dell’OIAt (all. 4 cifra 3) fino a un massimo di dieci giorni.

Art. 19b cpv. 2

Sul mercato si trovano oggi motori che sono stati prodotti con il filtro antiparticolato e che rispettano il valore limite d’emissione per macchine di cantiere (all. 4 cifra 3), i cosiddetti motori OEM. Per tale motivo l’UFAM ha pubblicato, oltre alla lista dei tipi di sistemi di filtri antiparticolato conformi, una lista delle famiglie di motori conformi, omologati secondo le direttive dell’OIAt. Essa sarà menzionata d’ora in poi nell’ordinanza, analogamente alla lista dei tipi di sistemi di filtri antiparticolato.

Art. 20c cpv. 1 lett. a nota a piè di pagina

Ai sensi dell’articolo 20c, gli strumenti di lavoro messi in commercio in Svizzera devono rispettare i requisiti della direttiva 97/68/CE, modificata mediante la direttiva 2012/46/UE del 6 dicembre 2012 della Commissione europea. Al fine di preservare la conformità con le prescrizioni, tale modifica dovrà essere ripresa e la nota a piè di pagina 25 dovrà essere adeguata.

Ciò vale anche per il riferimento nell’allegato 4 cifra 31 capoverso 1 e nella nota a piè di pagina 71.

Art. 36 cpv. 1 lett. b

L’articolo 36 capoverso 1 lettera b rispecchia la prassi attuale dell’attuazione delle prescrizioni relative alla messa in commercio di combustibili e carburanti da parte dell’UFAM all’interno della Svizzera, poiché sancisce esplicitamente anche il controllo alla messa in circolazione, e non solo il controllo all’importazione.

Art. 38 cpv. 3 e 4

L’articolo 38 sarà adeguato in conformità all’ampliamento dell’articolo 36, nominando esplicitamente i controlli alla messa in commercio di combustibili e carburanti all’interno della Svizzera da parte dell’UFAM.

Al fine di garantire la coerenza logica nel testo, l’attuale capoverso 3 diventerà capoverso 4 e sarà anch’esso ampliato per i motivi summenzionati. Ciò significa che si nominerà esplicitamente la messa in commercio di combustibili e carburanti attraverso i commercianti, oltre all’importazione attraverso gli importatori. L’UFAM informerà eventualmente l’autorità doganale nei casi in cui quest’ultima sia stata coinvolta nel controllo oppure nel controllo a campione (cpv. 1).

Il capoverso 3 descrive ora i controlli da parte dell’UFAM in merito alla messa in commercio.

Numero III Modifiche di altri atti normativi

L’introduzione nell’allegato 5 cifra 32 dei requisiti di qualità relativi a pellet e mattonelle per la combustione, in quanto legno allo stato naturale, richiede l’adeguamento dell’articolo 2 dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8).

312/2005-02198/08/17/05/04/N342-1890 6/16