Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/66: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) nei settori dei motori a combustione stazionari, delle turbine a gas, di altri impianti stazionari nonché dei combustibili e della sorveglianza del mercato. · 16 pagine

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Riferimento/N. d’incarto: N342-1890

Numero IV Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2004

Mediante le disposizioni finali della modifica dell’OIAt del 23 giugno 2004, al capoverso 2 è stato sancito che gli impianti a combustione aventi superato la prova di omologazione ai sensi delle disposizioni di allora potevano ancora essere messi in commercio. Tali impianti figuravano nell’elenco dei bruciato-

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ri/caldaie dell’UFAM, ovvero dell’allora UFAFP . Non era previsto definire tali disposizioni transitorie a tempo indeterminato, piuttosto si sarebbe dovuto definire un periodo determinato di cinque o massimo dieci anni. Ciò è ora corretto con l’abrogazione del capoverso 2.

Numero IV Disposizioni transitorie

Ai motori a combustione stazionari e alle turbine a gas soggetti al risanamento conformemente alla presente revisione dell’OIAt sarà concesso un termine per il risanamento dai sei ai dieci anni.

All. 1 cifra 23

La modifica riguarda solo i testi francese e italiano. Adeguamento della traduzione.

All. 1 cifra 24

L’OIAT suddivide gli impianti in categorie, in base alla loro potenza termica. Per l’assegnazione in una di queste categorie ci si basa sulla potenza termica massima. L’adeguamento della definizione chiarisce la nozione attuale.

All. 1 cifra 71 cpv. 5 nota a piè di pagina

Vista la modifica delle categorie nella sezione III della lista della «Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)» il riferimento alle categorie delle sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno va adeguato (finora: Sezione III B, nuovo: Sezione III, categorie 3-5).

All. 2 cifra 134

Con l’abrogazione della cifra 134, ai sensi dell’allegato 1 cifra 41, nelle vetrerie il valore limite per la

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polvere totale è di 20 mg/m . Gli impianti dell’unico stabilimento svizzero interessato sono già stati risanati e rispettano i requisiti senza dover applicare ulteriori misure.

All. 2 cifra 232

Affinché i requisiti del protocollo aggiuntivo rivisto dell’UNECE sui metalli pesanti, relativo alla produzione di cloro secondo il procedimento per amalgama, possano essere trasposti nel diritto svizzero, è necessario ridurre il valore limite del mercurio da 1,5 a 1 g/t di capacità nominale di produzione di cloro nei relativi impianti. Nell’unico impianto interessato in Svizzera le misurazioni hanno mostrato che di norma è possibile attenersi al valore limite inferiore. Le disposizioni transitorie relative al divieto di impiego del mercurio sancito nell’allegato 1.7 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) vigente consentono al DATEC di definire il momento di entrata in vigore del divieto di impiego del mercurio negli impianti per la produzione di cloro esistenti conformemente all’entrata in vigore della regolamentazione analoga a livello europeo. Nell’Unione europea, la direttiva sulle emissioni industriali (2010/75/UE) impone l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’esercizio degli impianti. Nella decisione di esecuzione della Commissione europea (2013/732/UE) del 9 dicembre 2013 sulle emissioni industriali, in relazione alla produzione di cloro si stabilisce che in nessun caso il procedimento per amalgama può essere considerato BAT. Di conseguenza, gli impianti con procedimento per amalgama esistenti nell’Unione europea devono passare entro i prossimi quattro anni, ossia entro fine 2017, a una tecnica che soddisfi i criteri dei BAT. Nel quadro della quarta revisione dell’ORRPChim, attualmente in corso, si prevede di fissare a fine 2017 il termine per l’abbandono dell’impiego di mercurio negli impianti di produzione di cloro-alcali e di celle di elettrolisi. Da questo punto di vista non sono necessarie ulteriori misure per la riduzione delle emis-

7 Caldaie, bruciatori e scaldacqua omologati (elenco dei bruciatori/caldaie), UFAPP 31.12.2004. 312/2005-02198/08/17/05/04/N342-1890 7/16