Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 16 pagine
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Rapporto esplicativo e commento all’OIDI
2.4 Sezione 4: Numero amministrativo Art. 11 Struttura del numero amministrativo
Per svolgere alcuni compiti amministrativi, taluni servizi IDI (cfr. art. 12) devono identificare univocamente anche unità che non costituiscono unità IDI. A queste unità non è attribuito un IDI, bensì un numero amministrativo (art. 3 cpv. 1 lett. e LIDI). Il numero amministrativo ha la stessa struttura dell’IDI, ma si distingue dall’IDI per il prefisso, che non è «CHE», bensì «ADM» (cpv. 1 lett. a). Trattandosi di un numero amministrativo interno non è necessario che il prefisso sia conforme agli standard internazionali. Alle lettere b e c è disciplinata la parte numerica del numero amministrativo. Il numero amministrativo è composto da un numero a otto cifre attribuito casualmente e una cifra di controllo secondo lo standard Modulo 11. Esso proviene dallo stesso set di numeri dell’IDI e ogni parte numerica è attribuita una sola volta. In altre parole, l’IDI e il numero amministrativo sono generati partendo dallo stesso universo numerico e non possono esistere un numero amministrativo e un IDI con la stessa parte numerica (cpv. 2).
Art. 12 Attribuzione del numero amministrativo
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per la gestione del registro IVA e le casse di compensazione AVS possono notificare all’UST unità amministrative per la loro iscrizione nel registro IDI (cpv. 1). A questi servizi IDI è così data la possibilità di attribuire un identificatore con la stessa struttura a tutte le loro unità e adottare un sistema di numerazione unitario. Ciò permette di semplificare notevolmente le procedure amministrative. Se anche altri servizi IDI possono dimostrare di aver bisogno di un numero amministrativo per gestire nei propri registri unità che non costituiscono unità IDI, l’UST può rilasciare anche a questi servizi IDI l’autorizzazione a iscrivere unità amministrative (cpv. 2).
Tali autorizzazioni sono però gestite in modo restrittivo, per evitare una complessità eccessiva. Secondo il capoverso 3, per poter attribuire un numero amministrativo devono essere indicati almeno il nome e l’indirizzo dell’unità amministrativa. L’UST tiene un elenco dei servizi IDI autorizzati a iscrivere unità amministrative. L’elenco serve per scopi amministrativi interni (in primo luogo per la gestione dei diritti di accesso) ed è accessibile solo all’UST.
Art. 13 Conversione di un’unità amministrativa in un’unità IDI
L’articolo 13 disciplina una speciale modalità di attribuzione dell’IDI: quando un’unità amministrativa diventa un’unità IDI, la parte numerica resta invariata e il prefisso «ADM» è sostituito dal prefisso «CHE». È quindi possibile che un’impresa straniera che non ha sede in Svizzera sia assoggettata all’IVA svizzera e per tale motivo disponga di un numero amministrativo con cui è identificata. Se ora una tale impresa apre una sede in Svizzera, ad essa è attribuito un IDI. Per il conteggio dell’IVA, il numero amministrativo esistente è, in questo caso, convertito in un IDI. Non è invece possibile convertire un IDI in un numero amministrativo. Se l’IDI è contrassegnato come cancellato, ai sensi
dell’articolo 12 capoverso 2 LIDI resta accessibile per l’unità IDI pubblicata, e non può essere quindi riutilizzato con un altro prefisso.
Art. 14 Caratteristiche delle unità amministrative nel registro IDI
Ad eccezione del numero amministrativo, per le unità amministrative non possono essere iscritte caratteristiche nel registro IDI non ammesse anche per le unità IDI. A prescindere dalle caratteristiche necessarie per l’iscrizione (art. 12 cpv. 3), i servizi IDI sono liberi di decidere quali delle altre caratteristiche ammesse vogliono iscrivere. L’UST non effettua alcuna verifica dei dati delle unità amministrative notificati dai servizi IDI. Il registro IDI non riconosce quindi eventuali doppioni o dati scorretti. I servizi IDI sono essi stessi responsabili della notifica e delle mutazioni delle unità amministrative.