Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 16 pagine
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Rapporto esplicativo e commento all’OIDI
gestione del registro nonché all’attribuzione e all’utilizzo dell’IDI. Per ragioni legate alle modalità d’uso e alla protezione dei dati, nonché per definire diritti d’accesso specifici a ciascuna categoria, le caratteristiche sono state ripartite in tre gruppi: le caratteristiche di base, le caratteristiche addizionali e le caratteristiche del sistema. In quanto responsabile per la gestione del registro IDI, l’UST ha un accesso illimitato a tutte le caratteristiche delle unità IDI e delle unità amministrative. L’elaborazione diretta dei dati iscritti nel registro IDI è pertanto demandata all’UST (lett. a). I servizi IDI hanno accesso alle caratteristiche di base e addizionali di tutte le unità IDI. Possono consultare le iscrizioni e notificare al registro IDI nuove unità IDI o mutazioni (lett. b). Il pubblico può accedere unicamente alle caratteristiche di base delle unità IDI ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 LIDI e può effettuare unicamente consultazioni (lett. d). Oltre ai diritti del pubblico, le unità IDI hanno inoltre la possibilità di effettuare interrogazioni sui dati registrati che le riguardano (lett. c).
UST Servizi IDI Unità IDI**) Pubblico
consultare ed consultare e
Caratteristiche di base consultare*) consultare*)
elaborare notificare
Caratteristiche addi- consultare ed consultare e nessun acces-
nessun accesso zionali elaborare notificare so***)
Caratteristiche del consultare ed
nessun accesso nessun accesso nessun accesso sistema elaborare
*) se ne è autorizzata la pubblicazione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 LIDI.
**) i dati riguardanti la propria unità IDI possono essere consultati per il tramite di un accesso Internet securizzato. ***) le unità possono comunicare all’UST gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi web nonché il loro consenso alla pubblicazione delle proprie caratteristiche di base.
Il capoverso 4 stabilisce che l’UST è tenuta a vegliare affinché siano rispettate le disposizioni in materia di protezione di dati. Le prescrizioni relative alla trasmissione dei dati devono tener conto delle disposizioni tecniche e organizzative della Confederazione (cpv. 5). Vanno rispettate in particolare le istruzioni del CIC sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.
2.7 Sezione 7: Disposizioni finali Art. 21 Modifica del diritto vigente
Una modifica del diritto vigente è necessaria in particolare quando occorre adeguare le definizioni utilizzate nella legislazione vigente e per garantire che i dati necessari per l’attribuzione dell’IDI possano essere rilevati e resi accessibili al registro IDI. Sono modificate in base a questi criteri le seguenti ordinanze:
- l’ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC);
- l’ordinanza sui revisori del 22 agosto 2007;
- l’ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio;
- l’ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;
- l’ordinanza del 27 novembre 2009 sull’IVA;
- l’ordinanza del 15 ottobre 2008 sul registro LPMed;
- l’ordinanza del 1° novembre 2006 sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (ordinanza COLSTA);
- l’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.