Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 16 pagine

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Rapporto esplicativo e commento all’OIDI

servizi IDI eseguono queste notifiche nell’ambito dei contatti correnti delle autorità con le unità IDI.

Prima di attribuire l’IDI, l’UST verifica se l’unità notificata costituisce un’unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c LIDI e se dispone già di un IDI, dal momento che l’attribuzione di due IDI alla stessa unità IDI è contraria al principio di base dell’identificazione univoca delle imprese. Dopo

l’attribuzione dell’IDI, l’unità IDI è informata per iscritto in merito all’IDI attribuitole. L’UST assicura inoltre che l’unità IDI sia informata anche dei propri diritti ai sensi degli articoli 17 e 18 e della rilevanza dell’IDI. Tale segnalazione è effettuata direttamente dall’UST o, d’intesa con l’UST, da un servizio IDI, come ad esempio il registro IVA o gli uffici cantonali dell’agricoltura (cpv. 2).

Le unità IDI non possono annunciarsi autonomamente all’UST, ma devono sempre agire tramite un servizio IDI (cpv. 3). In questo modo è assicurato tra l’altro che i dati iscritti siano stati sottoposti a una procedura di plausibilizzazione e di controllo della qualità, e che alle imprese non siano imposti obblighi supplementari.

Art. 7 Conservazione dell’IDI

Se un’unità IDI contrassegnata come cancellata riprende l’attività economica precedente, viene riattivato l’IDI attribuitole precedentemente (cpv. 1). In caso di cessione dell’attività di una ditta individuale non è tuttavia possibile conservare l’IDI a causa delle nuove responsabilità. In questo caso è notificata una nuova unità e attribuito un nuovo IDI (cpv. 2). Se ad esempio la proprietaria di un salone di parrucchiere riprende la propria attività economica dopo alcuni anni d’interruzione, è riattivato l’IDI precedente. Se poco dopo cambiano i rapporti di proprietà in seguito a una cessione dell’attività, al salone è attribuito un nuovo IDI. Questa regolamentazione corrisponde anche alla prassi del registro di commercio per le ditte individuali iscritte. Alla conservazione dell’IDI in caso di trasformazione, fusione o scissione di persone giuridiche sono applicate le regole del registro del commercio. L’articolo 116 dell’ordinanza sul registro di commercio3 disciplina le costellazioni in cui è attribuito un nuovo numero d’identificazione e cancellato, o tutt’al più mantenuto quale numero supplementare, quello precedente.

Art. 8 Complemento IDI

Il complemento IDI indica se un’unità IDI è iscritta nel registro di commercio o è soggetta all’IVA. Si tratta delle abbreviazioni stabilite ai capoversi 1 e 2 nelle varie lingue ufficiali, che possono essere posposte all’IDI (cpv. 3) e iscritte nel registro IDI. Il complemento non fa parte dell’IDI, dal momento che la situazione in relazione al registro di commercio o all’assoggettamento all’IVA può cambiare. La gestione di varie lingue ai sensi dei capoversi 1 e 2 risponde al bisogno di una migliore utilizzabilità. Pertanto, il complemento IDI è visualizzato in funzione della lingua di consultazione scelta.

Quest’ultima non è legata in alcun modo alla lingua della sede dell’impresa.

Se un’unità IDI è iscritta sia nel registro di commercio sia nel registro IVA, i due complementi posposti all’IDI sono separati da una barra. Se viene meno una condizione per il complemento IDI, questo non è più utilizzato. Se ad esempio una ditta individuale è iscritta nel registro di commercio, al suo IDI è aggiunto, a seconda della lingua, il complemento IDI «HR» (tedesco) o «RC» (francese e italiano) (p. es. CHE-999.999.996 HR). Se è anche soggetta all’IVA, al suo IDI è aggiunto il complemento IDI «MWST» (tedesco), «TVA» (francese) o «IVA» (italiano) (p. es. CHE-999.999.996 RC/IVA). Se è cancellata dal registro di commercio, il complemento IDI «RC» è rimosso (p. es. CHE-999.999.996 IVA). Il numero resta sempre lo stesso, può cambiare solo il complemento. Se sono iscritti entrambi i complementi IDI, quello del registro di commercio è menzionato per primo. Inoltre possono essere posposti all’IDI solo complementi IDI nella stessa lingua.

Il registro IDI mette a disposizione questa informazione supplementare. L’iscrizione del complemento IDI da parte dei servizi IDI è tuttavia facoltativa (cpv. 4). Di massima, il complemento IDI non è utilizza-

3 SR 221.411