Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 16 pagine

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Rapporto esplicativo e commento all’OIDI

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Sezione 1: Unità IDI, servizi IDI e notifica dei dati IDI Art. 1 Unità IDI

Per unità IDI s’intendono tutte le imprese nonché le unità organizzative e le istituzioni che devono essere registrate dall’amministrazione per motivi giuridici, amministrativi o statistici. La definizione di unità IDI è stata volutamente formulata in termini generali, in modo da comprendere la totalità degli attori economici che formano il tessuto economico svizzero. All’articolo 1, questa definizione generale è precisata e circoscritta per garantire un utilizzo ragionevole dell’IDI e rispondere alle esigenze dell’economia e dell’amministrazione di disporre di una soluzione praticabile.

La precisazione al capoverso 1 riguarda l’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 3 LIDI, che definisce unità IDI le persone fisiche che esercitano un’attività di natura commerciale o una libera professione. A queste unità è attribuito un IDI solo se sono registrate presso le autorità, e cioè presso uno o più servizi IDI (contribuzioni, AVS, registro di commercio, ecc.), per via della loro attività economica. Le persone fisiche non ricevono l’IDI in quanto tali, bensì per la propria attività economica o per la propria impresa. I contatti con le autorità intrattenuti dalle persone fisiche in quanto persone o economie domestiche private, ad esempio in quanto detentori di un veicolo a motore oppure nell’ambito del conteggio dell’AVS per impiegati domestici o dei contatti con la scuola, non sono presi in considerazione. Il capoverso 2 si riferisce all’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 5 LIDI e chiarisce che i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite1 non rientrano nella definizione di unità IDI e non ricevono quindi un IDI. Ciò riguarda in particolare le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il capoverso 3 riguarda l’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 6 LIDI ed esclude i detentori di animali domestici privati dalle categorie cui è attribuito un IDI anche se tale detenzione è soggetta ad esempio a

un’autorizzazione o a un obbligo di controllo. Sono eccettuati dall’IDI in particolare i detentori privati di cani e gatti. Ai sensi della legislazione sulle epizoozie2 sono tuttavia considerate unità IDI tutte le aziende detentrici di animali ad unghia fessa nonché di equidi (solipedi), volatili da cortile, pesci (esclusi i pesci ornamentali) e api, indipendentemente dal fatto che la detenzione persegua scopi commerciali o meno. L’identificazione univoca e unitaria di queste unità corrisponde alle basi legali nell’ambito della legislazione sull’agricoltura, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari, benché non sia possibile fare una distinzione rigorosa tra attività economica e azione privata.

Art. 2 Registrazione dei servizi IDI

La definizione di servizio IDI all’articolo 3 capoverso 1 lettera d LIDI è già sufficiente e permette di stabilire se un servizio amministrativo costituisca o meno un servizio IDI. Va tuttavia precisato che a seconda della sua struttura, il servizio amministrativo può comprendere uno o più servizi IDI. Se dispone di servizi subordinati che gestiscono registri con dati su imprese, questi ultimi sono anch’essi considerati servizi IDI. Ad esempio: in seno all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) vi sono vari servizi amministrativi che gestiscono registri in cui figurano dati su imprese. Questi servizi sono tutti servizi IDI con obblighi in parte differenti. Ciononostante, ogni servizio IDI beneficia degli stessi diritti d’accesso alle caratteristiche di base e alle caratteristiche addizionali delle unità IDI qualunque siano i suoi obblighi. Al contempo, ogni servizio IDI è anche un’unità IDI. Ciò scaturisce dal collegamento tra l’articolo 3 capoverso 1 lettera c numeri 7 e 8 LIDI e l’articolo 3 capoverso 1 lettera d LIDI.

1 RS 192.12

2 RS 916.401