Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 16 pagine
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Rapporto esplicativo e commento all’OIDI
1 Situazione iniziale
La legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI) costituisce la base legale formale per introdurre un numero d’identificazione delle imprese (IDI) univoco e unitario a livello nazionale. Accanto all’introduzione dell’IDI, la LIDI disciplina anche la creazione di un registro IDI indipendente, in parte accessibile al pubblico, fondamentale per l’attribuzione, la gestione, l’utilizzo e la consultazione degli IDI.
L’IDI rappresenta un elemento infrastrutturale centrale per tutte le attività dell’amministrazione e dell’economia per cui è necessario identificare e referenziare le imprese. L’IDI contribuisce a ridurre sensibilmente e durevolmente l’onere amministrativo delle imprese nonché a facilitare e rendere più sicuro lo scambio di dati tra le imprese e la pubblica amministrazione come pure tra i vari servizi amministrativi a livello federale, cantonale e comunale. L’IDI offre quindi i più svariati vantaggi per
l’economia e l’amministrazione.
L’IDI assume un ruolo centrale anche nel contesto del Governo elettronico. Negli scambi elettronici è indispensabile poter identificare in modo univoco tutte le imprese. L’IDI costituisce pertanto una premessa indispensabile per trasferire i dati tra più organizzazioni senza interruzioni di supporto: solo grazie a esso è possibile uno scambio efficiente e affidabile di dati tra l’economia e l’amministrazione.
L’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI) disciplina i dettagli relativi
all’introduzione e alla gestione dell’IDI. Nell’OIDI sono precisati le unità IDI e i servizi IDI, disciplinato lo scambio di dati tra i servizi IDI e l’Ufficio federale di statistica (UST) e definite le modalità di trattamento delle notifiche nel registro IDI. Sono inoltre stabiliti in dettaglio la struttura dell’IDI, il complemento IDI nonché l’attribuzione dell’IDI. Una sezione dell’OIDI si occupa del registro IDI: in essa sono tra l’altro definite in modo esaustivo le caratteristiche addizionali e del sistema del registro IDI, menzionate sommariamente nella legge e disciplinate la gestione e l’assunzione dei costi del registro IDI.
Nell’ordinanza sono anche specificati il numero amministrativo, la sua attribuzione nonché i dati corrispondenti. Un’altra sezione illustra i diritti di informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità amministrative e regola la comunicazione degli IDI mediante interrogazioni collettive. Nell’OIDI sono poi precisate la protezione dei dati e le disposizioni finali: sono tra l’altro designati i servizi IDI per i quali il termine d’introduzione è limitato a tre anni invece di cinque e precisati i compiti dei servizi cantonali di coordinamento. L’OIDI disciplina inoltre i dettagli legati alla modifica del numero del registro di commercio e gli adeguamenti di varie ordinanze, necessari per consentire lo scambio di dati tra i servizi IDI e il UST.
L’entrata in vigore della LIDI e dell’OIDI è prevista per il 1° aprile 2011.