Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 16 pagine

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Rapporto esplicativo e commento all’OIDI

L’articolo 2 descrive come deve procedere un servizio IDI per essere riconosciuto e iscritto in quanto tale dall’UST. A tal fine il servizio IDI si annuncia all’UST per l’iscrizione nel registro IDI e l’ottenimento dei diritti di accesso corrispondenti. In tale occasione può essere regolato anche lo scambio di dati attraverso le interfacce. Con la registrazione, i servizi IDI ottengono il diritto di consultare le caratteristiche di base e le caratteristiche addizionali delle unità IDI.

Art. 3 Gerarchia delle notifiche

Per disciplinare eventuali divergenze tra le varie raccolte di dati e garantire che solo i servizi IDI autorizzati possano notificare determinate unità IDI, è stata stilata una gerarchia dei servizi IDI determinanti ai fini della notifica dei dati. In altre parole, è stabilito il servizio IDI cui è data la priorità nell’ambito delle notifiche di nuove iscrizioni o mutazioni. Questa regola è applicata esclusivamente al trattamento delle informazioni nel registro IDI.

Al capoverso 1 sono definiti i livelli gerarchici dei servizi IDI determinanti per la notifica dei dati. Questa gerarchia comprende tutti i servizi IDI tenuti ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI, e cioè riconoscere l’IDI quale identificatore, gestire l’IDI nelle loro raccolte di dati e utilizzare l’IDI negli scambi con i servizi IDI e le unità IDI. Questi servizi IDI sono inoltre tenuti a notificare al registro IDI le nuove unità IDI ed eventuali modifiche nonché la cessazione dell’attività economica di un’unità IDI. Come già previsto all’articolo 9 capoverso 3 LIDI, i dati dei registri di commercio sono ripresi tal quali. Questi ultimi sono quindi ai vertici della gerarchia (lett. a). Le notifiche riguardanti le unità giuridiche iscritte nei registri cantonali di commercio non possono essere inviate da alcun altro servizio IDI. Allo stesso livello gerarchico si trova anche l’Ufficio federale del registro di commercio. Esso verifica le notifiche cantonali e le pubblica nell’indice centrale delle ditte.

Al livello successivo (lett. b) figura la categoria dei «registri settoriali». L’iscrizione in questi registri è associata a un effetto giuridico in relazione al riconoscimento o all’abilitazione all’esercizio della professione. Un avvocato, ad esempio, può svolgere un’attività forense solo se dispone di un’abilitazione cantonale e di conseguenza è iscritto in un registro degli avvocati. Tra queste raccolte di dati figurano i registri cantonali dell’agricoltura, i registri degli uffici cantonali di veterinaria e dei chimici cantonali/laboratori cantonali, il registro dell’Ufficio federale dell’agricoltura, il registro delle professioni mediche, i registri cantonali degli avvocati nonché gli albi cantonali dei notai. Per quanto concerne gli albi dei notai vanno distinte le tre forme seguenti: nei Cantoni con notai liberi professionisti, il servizio preposto alla loro registrazione è un servizio IDI e a ogni notaio iscritto è attribuito un IDI. Nei Cantoni con notariato pubblico non occorrono servizi IDI con funzione di registro settoriale. Un notariato pubblico può tuttavia costituire un servizio IDI qualora gestisca un registro con unità IDI (p. es. registro fondiario). Nei Cantoni con forme miste (notariato privato e pubblico), il servizio di registrazione competente è un servizio IDI e a ciascun notaio libero professionista registrato è attribuito un IDI.

Il livello successivo è costituito dai registri delle casse di compensazione AVS, dai registri fiscali cantonali nonché dal registro IVA (lett. c). Anche queste raccolte di dati svolgono un ruolo importante per l’iscrizione delle unità IDI che non sono già contenute nei registri di cui alle lettere a o b.

Nell’ultimo livello (lett. d) rientrano tutte le altre raccolte di dati tenute ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI. Si tratta del registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST e delle raccolte di dati dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) concernenti imprese iscritte nell’import/export.

Il capoverso 2 menziona gli altri servizi IDI che non rientrano tra i servizi IDI di cui al capoverso 1. Ai sensi degli articoli 5 capoverso 2 e 9 capoverso 2 LIDI, essi devono unicamente riconoscere l’IDI quale identificatore. In altre parole, nei contatti con questi servizi, le imprese possono identificarsi con l’IDI. A differenza dei servizi IDI di cui al capoverso 1, essi sono esonerati dalla gestione e dall’utilizzo dell’IDI nonché dalla notifica delle nuove unità IDI e di eventuali modifiche. Hanno tuttavia la facoltà di svolgere i compiti di un servizio IDI di cui al capoverso 1 su base volontaria e possono, pertanto notifi-