Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 16 pagine

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Rapporto esplicativo e commento all’OIDI

care unità IDI. La loro notifica è tuttavia presa in considerazione unicamente se non si dispone già di una notifica effettuata da un servizio IDI prioritario ai sensi del capoverso 1. Essi non assumono tuttavia in nessun caso la posizione di un servizio IDI ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI.

I dati notificati da un servizio IDI subordinato nella gerarchia ai sensi del capoverso 1 non sono registrati dal registro IDI se l’unità IDI in questione è iscritta in una banca di dati di un servizio IDI prioritario ai sensi del capoverso 1. In questo caso è trasmessa la notifica del servizio IDI prioritario e il servizio IDI notificante è informato in merito alla trasmissione dei dati (cpv. 3). Si ha così la garanzia che il servizio IDI determinante sia sempre informato di tutte le potenziali modifiche di dati concernenti le proprie unità IDI. Questo meccanismo permette di mantenere alta la qualità e l’attualità dei dati iscritti nel registro IDI e nelle raccolte di dati dei servizi IDI.

Art. 4 Correttezza dei dati IDI

La LIDI prevede che i dati dei registri di commercio siano ripresi tal quali. Secondo il capoverso 1, lo stesso vale per i registri settoriali menzionati, dato che anche l’iscrizione in questi registri ha effetti giuridici. Se un’unità IDI è iscritta sia nel registro di commercio sia in un registro settoriale, il registro di commercio ha la preminenza secondo la gerarchia stabilita all’articolo 3 capoverso 1.

A completamento dell’articolo 3, l’articolo 4 definisce inoltre come procedere in presenza di divergenze all’interno di un livello gerarchico di cui all’articolo 3 capoverso 1. All’interno di un livello gerarchico vige la parità. Ciò significa che ad esempio alla notifica di un registro fiscale cantonale non è riservata una priorità superiore rispetto alla notifica del registro IVA. Per eliminare le divergenze in caso di notifiche di due registri equiparati, l’UST chiarisce con i servizi IDI notificanti (art. 3 cpv. 1 lett. b,c,e d) i dati rilevanti ai fini del registro IDI (cpv. 2). Tale disposizione non si applica ai servizi IDI di cui

all’articolo 3 capoverso 1 lettera a, dal momento che i dati dei registri cantonali di commercio sono identici a quelli dell’Ufficio federale del registro di commercio. Allo scopo di verificare la correttezza dei dati iscritti nel registro IDI, l’UST è tenuto, per ciascuna notifica, a effettuare sempre i chiarimenti del caso . L’UST verifica inoltre se i dati IDI obbligatori per l’iscrizione nel registro IDI sono completi e se l’unità notificata non esiste già. Nell’ambito dell’agricoltura coinvolge i servizi IDI in ordine inverso al flusso di dati. Una volta verificati la completezza dei dati e i doppioni è effettuata l’iscrizione nel registro IDI (cpv. 3).

2.2 Sezione 2: IDI e complemento IDI Art. 5 Struttura dell’IDI

In questo articolo è precisata la struttura dell’IDI. La struttura dell’IDI con il prefisso del Paese e una sequenza numerica di nove cifre con una cifra di controllo corrisponde a quella del numero di partita IVA o di altri numeri d’identificazione europei o ancora degli identificatori doganali internazionali. Concretamente, l’IDI si presenta nel modo seguente: CHE-999.999.996.

Il prefisso del Paese «CHE», che precede la parte numerica, permette di riconoscere e classificare inequivocabilmente l’IDI quale identificatore svizzero (lett. a). Si è optato per la variante alfa 3 secondo la norma ISO 3166-1 (CHE) per evitare confusioni con altri numeri d’identificazione svizzeri. La parte numerica è composta da un numero a otto cifre attribuito casualmente (lett. b) e una cifra di controllo secondo lo standard Modulo 11 (lett. c). Modulo 11 è una procedura specifica per generare cifre di controllo.

Art. 6 Attribuzione dell’IDI

L’articolo 6 disciplina l’attribuzione dell’IDI. A ogni unità IDI l’UST attribuisce senza indugio un IDI (cpv. 1). L’attribuzione avviene in seguito alla notifica dell’unità IDI e dei dati IDI da parte di un servizio IDI. I