Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 16 pagine

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Rapporto esplicativo e commento all’OIDI

Per stabilire gli emolumenti per le interrogazioni collettive nel registro IDI è stato ampliato il campo di applicazione dell’ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Gli adeguamenti sono disciplinati nell’allegato della presente ordinanza.

Art. 22 Termini transitori per l’introduzione dell’IDI

L’articolo 17 capoverso 1 LIDI concede ai servizi IDI un termine massimo di cinque anni dall’entrata in vigore della legge per introdurre l’IDI. Per poter beneficiare al più presto dell’IDI e agevolare ai servizi IDI l’introduzione dell’identificatore, è tuttavia necessario accorciare a tre anni il termine d’introduzione per taluni registri. Si tratta di registri che contengono una parte consistente della futura raccolta di dati del registro IDI o indispensabili per la correttezza dei dati nel registro IDI. All’articolo 17 capoverso 2 LIDI, la competenza di designare questi registri è attribuita al Consiglio federale.

Al capoverso 1 sono menzionati i servizi IDI tenuti a introdurre l’IDI entro il termine di tre anni ai fini della completezza e della gestione del registro IDI. Sono questi: i registri cantonali di commercio (lett. a), l’Ufficio federale del registro di commercio (lett. b), i registri cantonali dell’agricoltura (lett. c), il registro dell’Ufficio federale dell’agricoltura (lett. d), il registro delle professioni mediche (lett. e), i registri cantonali degli avvocati (lett. f), il registro IVA (lett. g), il Registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST (lett. h). Questi servizi IDI devono concludere l’introduzione dell’IDI entro il 31 dicembre 2013. Per gli altri servizi IDI, il termine per l’introduzione dell’IDI è fissato al 31 dicembre 2015 (cpv. 2). Di norma, le modifiche del diritto vigente disciplinate nell’allegato entrano in vigore unitamente alla presente ordinanza. Per via dell’introduzione a tappe dell’IDI, i servizi IDI possono utilizzare le definizioni veicolate finora nelle loro ordinanze fino a completa introduzione dell’IDI, conformemente a quanto stabilito al capoverso 3. Il registro cantonale di commercio che non ha ancora concluso di introdurre IDI, non deve ancora utilizzare il concetto di «numero d’identificazione delle imprese».

Art. 23 Disposizione transitoria relativa al servizio di coordinamento

Ai sensi dell’articolo 18 LIDI, ogni Cantone è tenuto a designare un servizio che funge da servizio di coordinamento nei confronti dell’UST fino all’introduzione completa dell’IDI. Tale servizio informa l’UST in merito allo stato d’avanzamento dell’introduzione e consente così di procedere in maniera coordinata nell’introduzione tempestiva dell’IDI. In tale contesto, il servizio di coordinamento ha pertanto il triplice ruolo di servizio d’informazione per le questioni riguardanti l’IDI all’interno del Cantone, di servizio di pianificazione per sostenere l’introduzione tempestiva dell’IDI e di servizio di collegamento tra Cantone e UST. Il servizio di coordinamento funge da organo transversale, come ad esempio l'ufficio amministrativo per quel che riguarda i progetti di e-government.

Art. 24 Disposizioni transitorie relative alla modifica del numero del registro di commercio

Questo articolo stabilisce regole procedurali fondamentali per sostituire i numeri attuali del registro di commercio con l’IDI. Tutti i soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio sono inseriti nel Registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST. In base a questi dati, l’UST attribuisce un IDI a ogni unità giuridica (cpv. 1). Il capoverso 2 obbliga l’UST a comunicare i numeri d’identificazione attribuiti agli uffici cantonali del registro di commercio, all’Ufficio federale del registro di commercio nonché al Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Poiché sostituisce il numero del registro di commercio, l’IDI è pubblicato nel FUSC mediante una pubblicazione collettiva che avviene solo quando gli uffici cantonali del registro di commercio segnaleranno di aver creato i presupposti tecnici per iscrivere l’IDI nelle proprie raccolte di dati e sostituire il numero del registro di commercio (cpv. 3).