Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 16 pagine

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Rapporto esplicativo e commento all’OIDI

Art. 25 Entrata in vigore

L’ordinanza entrerà in vigore il 1° aprile 2011.

Allegato (art. 21)

Ordinanza SIMIC (RS 142.513)

Il completamento di questa ordinanza con l’articolo 13 capoverso 4 consente all’Ufficio federale della migrazione di rendere accessibili al registro IDI i dati rilevati presso i datori di lavoro. Sono scambiati unicamente dati di imprese che rientrano nel campo di applicazione della LIDI. Le modifiche dei diritti di accesso corrispondenti sono disciplinate, anch’esse, nell’ordinanza SIMIC.

Ordinanza sui revisori (RS 221.302.3)

Agli articoli 19 lettera g, 20 lettera a nonché 21 capoverso 3 lettera b, l’espressione «numero del registro di commercio» è sostituita da «numero d’identificazione delle imprese».

Ordinanza sul registro di commercio (RS 221.411)

L’espressione «numero di identificazione» è sostituita da «numero di identificazione delle imprese» nell’intero testo dell’ordinanza.

Ai sensi dell’art. 9 ORC, le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale il giorno della loro pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). L’art. 34 ORC stabilisce oltre a ciò che le iscrizioni effettuate nel registro giornaliero acquisiscono validità giuridica retroattivamente alla data dell’iscrizione in detto registro con l’approvazione da parte dell’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC), circa 3 giorni prima della pubblicazione. L’art. 10 ORC, inoltre, prevede che le iscrizioni nel registro giornaliero sono pubbliche non appena sono state approvate dall’UFRC. Ai sensi dell’art. 11 ORC, gli estratti vengono rilasciati anticipatamente su domanda (prima della pubblicazione) ai richiedenti. Queste differenze non sono soddisfacenti e conducono a informazioni diverse secondo il canale scelto. Occorre permettere alle autorità cantonali di riportare le iscrizioni nel registro principale dal momento in cui acquisiscono validità giuridica, ovvero a partire

dall’approvazione da parte dell’UFRC e non solo dalla pubblicazione nel FUSC. Questo comporterà un miglioramento dell’aggiornamento delle iscrizioni, vantaggioso per chi consulta il registro di commercio, e che permetterà di pubblicare più rapidamente le informazioni per identificare le imprese (compreso l’UID). Per quanto riguarda l’opponibilità delle iscrizioni nel registro del commercio a terzi, è applicabile l’articolo 932 del Codice delle obbligazioni e resta determinante la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Con la modifica dell’articolo 16 capoverso 1 gli enti giuridici da iscrivere nel registro di commercio a cui è già stato attribuito un IDI nell’ambito di altri contatti con le autorità sono tenuti a notificarlo. L’articolo 116 capoverso 1 stabilisce che a ogni ente giuridico iscritto nel registro di commercio è attribuito un IDI qualora esso non ne sia già in possesso. Gli articoli 149 e 150 definiscono l’iscrizione della procura non commerciale e del capo dell’indivisione. Benché non costituiscano imprese nel senso ordinario del termine, essi sono iscritti nel registro di commercio e perciò ricevono un IDI. Agli articoli 149 capoverso 2 lettera d e 150 capoverso 2 lettera e è pertanto aggiunto che l’iscrizione nel registro di commercio contiene anche il «numero d’identificazione delle imprese».

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità am-

ministrative della Confederazione (RS 431.09)

Il completamento del campo di applicazione di cui all’articolo 1 con la lettera h, secondo cui sono soggette alla presente ordinanza anche le interrogazioni collettive nel registro IDI, permette di inserire nel