Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo e commento all’OIDI

campo di applicazione dell’ordinanza anche i servizi forniti nell’ambito dell’IDI. Le tariffe si basano sulle disposizioni vigenti e sono fissate sostanzialmente secondo l’onere che cagionano .

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (431.903)

Con il completamento dell’articolo 3 capoverso 2 lettera q, il numero d’identificazione delle imprese è inserito nell’elenco esaustivo dei dati iscritti. L’articolo 4 contiene invece un elenco di fonti da cui è alimentato il Registro delle imprese e degli stabilimenti. Siccome nella LIDI è previsto anche uno scambio di dati tra il registro IDI e il Registro delle imprese e degli stabilimenti, all’articolo 4 lettera o è aggiunto il registro IDI quale nuova fonte di dati. L’articolo 11 capoverso 2 contiene un elenco di servizi autorizzati ad accedere al Registro delle imprese e degli stabilimenti per scopi non statistici. Per consentire al registro IDI l’accesso al Registro delle imprese e degli stabilimenti, il registro IDI è aggiunto all’elenco degli aventi diritto alla lettera abis. La corrispondente modifica dei diritti d’accesso è introdotta anche nell’allegato all’ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti .

Ordinanza sull’IVA (SR 641.201):

In vista dell’introduzione dell’IDI, all’articolo 78 capoverso 1 l’espressione «numero IVA» è sostituita da «numero del registro». .

Osservazione: per ragioni di coerenza dovrebbero essere modificati anche tre allegati dell’ordinanza sulle dogane. Nella propria presa di posizione l’Amministrazione delle dogane ha tuttavia sostenuto che non occorreva procedere a una tale modifica dal momento che il concetto di «numero IVA» sarebbe sopravvissuto.

Ordinanza sul registro LPMed (811.117.3)

La nuova lettera d all’articolo 5 obbliga l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a iscrivere il numero d’identificazione delle imprese anche nel registro delle professioni mediche. La modifica dell’articolo 19 capoverso 1 consente all’UFSP di notificare all’UST anche la data di nascita delle persone appartenenti alle professioni mediche iscritte come unità IDI, oltre ai dati accessibili pubblicamente. La data di nascita è inserita tra le caratteristiche addizionali del registro IDI e, pertanto, non è accessibile al pubblico. La corrispondente modifica dei diritti di accesso è introdotta anche

nell’allegato 1 all’ordinanza sul registro LPMed.

Ordinanza COLSTA (RS 823.114)

Il nuovo articolo 6a consente lo scambio di dati delle imprese tra il registro COLSTA e il registro IDI. Sono scambiati unicamente dati di imprese che rientrano nel campo di applicazione della LIDI. I diritti di accesso sono adeguati anche nell’allegato all’ordinanza COLSTA.

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

La formulazione vigente prevedeva che la cassa di compensazione assegnasse un numero di conteggio a ogni persona tenuta a pagare i contributi e a regolare i conti con essa. In base al nuovo testo, assegna loro un numero d’identificazione delle imprese o un numero amministrativo. Si tiene così conto del bisogno delle casse di compensazione di disporre di un numero amministrativo per i conteggi con unità non considerate unità IDI.