Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 16 pagine

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Rapporto esplicativo e commento all’OIDI

Art. 15 Trattamento dei dati delle unità amministrative nel registro IDI

I dati figuranti nel registro IDI possono essere iscritti, modificati e cancellati unicamente dall’UST.

Questo avviene su richiesta del servizio IDI che gestisce l’unità amministrativa nel proprio registro. Ciò significa che nessun altro servizio IDI può richiedere la modifica dei dati di questa unità amministrativa. Se ad esempio un’unità amministrativa è notificata dalla cassa di compensazione AVS del Cantone di Berna, la cassa di compensazione AVS del Cantone di Friburgo non può richiedere all’UST di modificare tale iscrizione, anche se è autorizzata a consultarne i dati. Spetta quindi al servizio IDI adoperarsi affinché l’UST possa aggiornare i dati delle unità amministrative.

Art. 16 Consultazione dei dati delle unità amministrative nel registro IDI

I servizi IDI che gestiscono unità amministrative nei propri registri, possono richiedere all’UST di rilasciare ad altri servizi IDI il diritto di consultazione dei dati delle proprie unità amministrative nella misura in cui prescrizioni contenute in leggi speciali lo consentano (cpv. 1). A tal fine comunicano all’UST i servizi IDI corrispondenti affinché quest’ultimo possa rilasciare i diritti d’accesso corrispondenti. Questa disposizione consente ad esempio alle casse di compensazione AVS di richiedere all’UST di rilasciare il diritto di consultazione dei propri dati agli uffici fiscali cantonali dal momento che questi ultimi lavorano attualmente con il numero di conteggio AVS per svolgere i propri compiti, e in futuro dovranno farlo con il numero amministrativo. L’UST verifica la legalità della richiesta e crea le premesse tecniche per assicurare il rilascio del diritto di consultazione (cpv. 2). L’UST tiene un elenco dei servizi IDI a cui è concesso il diritto di consultare unità amministrative. L’elenco serve per scopi amministrativi interni ed è accessibile solo all’UST. Secondo il capoverso 3, i dati delle unità amministrative contrassegnate come cancellate possono essere consultati al massimo per altri dieci anni dalla cancellazione.

2.5 Sezione 5: Comunicazione dei dati Art. 17 Diritto d’informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità amministrative

Questa disposizione precisa i diritti delle unità IDI e delle unità amministrative derivanti dalla legislazione in materia di protezione dei dati. Il capoverso 1 stabilisce che le unità IDI possono richiedere all’UST informazioni in merito ai propri dati. Ciò significa, ad esempio, che le unità IDI possono richiedere un estratto dei dati inventariati che le riguardano e questo non solo per le caratteristiche di base, bensì anche per le caratteristiche addizionali e del sistema. Secondo il capoverso 1 le unità IDI hanno inoltre la facoltà di richiedere all’UST la rettifica dei loro dati. Oltre all’UST, le unità IDI possono ricorrere anche ai servizi IDI determinanti ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 per la rettifica dei propri dati (cpv. 2). Il servizio IDI contattato non sarà tuttavia sempre in grado di notificare direttamente la rettifica richiesta. La domanda dovrà eventualmente essere inoltrata al servizio IDI competente ai sensi

dell’articolo 3 capoverso 1. Le rettifiche di dati di unità IDI iscritte in un registro cantonale di commercio devono essere elaborate obbligatoriamente per il tramite del registro di commercio (cpv. 3). La rettifica di questi dati IDI può essere effettuata solo ai vertici della gerarchia delle notifiche. L’UST non può modificare i dati di unità IDI iscritte in un registro di commercio né su richiesta di un altro servizio IDI né su richiesta dell’unità IDI stessa. Le unità amministrative possono chiedere informazioni sui dati iscritti nel registro IDI che le riguardano e, all’occorrenza, chiederne la rettifica. Determinante in questo caso è il servizio IDI che gestisce nei propri registri i dati dell’unità amministrativa corrispondente.

(cpv. 4).