Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
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i maestri di sport sulla neve possono svolgere senza autorizzazione da quelle per le quali l’autorizzazione è necessaria - corrisponde alle direttive della SKUS.13
Articolo 3 Inventario cantonale delle attività fuori pista
Con questa disposizione i Cantoni hanno la facoltà di determinare nella legislazione di attuazione le singole discese ed escursioni autorizzate o di indicare o descrivere le relative zone di territorio. Differenziando la descrizione dei tracciati si potrebbe considerare il diverso grado di formazione del singolo offerente. Una
regolamentazione simile è nota ad esempio nel Cantone dei Grigioni per i maestri di sport sulla neve e per gli accompagnatori di escursionismo14.
Articolo 4 Obblighi di diligenza
Con l’articolo 4 dell’ordinanza si precisa ulteriormente il principio dell’articolo 2
capoverso 2 lettera c in quanto il rispetto dell’obbligo di diligenza viene subordinato da un lato alle norme di legge vigenti (ad es. l'ONI per i canotti) e alle norme tecniche riconosciute e dall’altro ad un’adeguata manutenzione. In tal modo si chiarisce anche per gli utilizzatori che non hanno nozioni giuridiche la differenza fra materiale
difettoso e materiale che non presenta difetti.
Capitolo 2: Autorizzazioni
Sezione 1: Guide alpine, maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata
Articolo 5 Guide alpine
L’articolo 5 dell’ordinanza riassume tutte le regolamentazioni riguardanti la
professione di guida alpina.
Il capoverso 1 sancisce che il diploma di guida alpina dell’Unione internazionale della guida di montagna (UIAGM) è equiparato all’attestato professionale federale.
Considerato che la formazione dell’UIAGM dal punto di vista dei contenuti risponde in tutto e per tutto al livello di quella svizzera, per quel che riguarda la
regolamentazione delle attività a rischio è possibile ricorrere a tale fictio iuris (finzione giuridica)15. In tal modo nel singolo caso concreto viene a cadere l’altrimenti
necessario riconoscimento da parte dell’Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia (UFFT) che in alcuni casi può riconoscere come equivalenti altri titoli professionali esteri.
13 Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS, Direttive per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve, Edizione 2010, con particolare riferimento ai numeri 4, 21, 22, 25-27. 14 Art. 3 cpv. 1 let. f combinato con art. 5 delle Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci del 7 settembre 2004 (CSC 947.200) e inventario cantonale delle attività fuori pista per maestri di sport sulla neve e accompagnatori di escursioni su racchette da neve del Cantone dei Grigioni. 15 Cfr. anche la Presentazione dell’UIAGM al sito http://www.ivbv.info/it/il-uiagm/presentazione.html.