Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

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Articolo 7 Accompagnatori di escursionismo

Per motivi collegati al pari trattamento si è reso necessario regolare l’attività svolta dagli accompagnatori di escursionismo in inverno. In caso contrario tale gruppo di operatori sarebbe risultato avvantaggiato nei confronti dei maestri di sport sulla neve in quanto avrebbero potuto offrire attività paragonabili (escursioni con le racchette da neve in terreno montagnoso) pur senza disporre di un’autorizzazione. È pertanto giustificato estendere l’ambito di applicazione quale previsto nell’articolo 1 capoverso 3 della legge.

Il capoverso 1 vieta agli accompagnatori di escursionismo senza autorizzazione di offrire attività in terreno montagnoso coperto di neve o di ghiaccio. In base alla definizione di terreno montagnoso (cfr. art. 1 cpv. 1 let. a dell’ordinanza) ciò significa che gli accompagnatori di escursionismo hanno bisogno di un’autorizzazione

praticamente per tutto il territorio di montagna in Svizzera per guidare a titolo

professionale escursioni nel semestre invernale.

Il capoverso 2 elenca i presupposti per la concessione dell’autorizzazione

analogamente a quanto fanno gli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 1 della legge e subordina l’autorizzazione a un titolo con attestato professionale federale o altra formazione riconosciuta come equivalente dall’UFFT.

I capoversi 3 e 4 elencano le attività possibili con l’autorizzazione rifacendosi alla regolamentazione già in vigore in Vallese19. Funge da valore di riferimento la scala dei gradi di difficoltà del Club Alpino Svizzero20 ormai universalmente riconosciuta in Svizzera e utilizzata anche nella letteratura specializzata di montagna.

Articolo 8 Istruttori di arrampicata

Analogamente a quanto fatto per gli accompagnatori di escursionismo si è introdotta l’autorizzazione anche per gli istruttori di arrampicata, estendendo anche a loro l’ambito di applicazione della legge. Anche tale decisione può essere giustificata con il principio del pari trattamento. In caso contrario infatti queste persone potrebbero offrire in terreno montagnoso un’attività soggetta a pericoli paragonabili a quelli derivanti dalle altre attività previste nella presente ordinanza.

Gli istruttori di arrampicata non dispongono di un attestato professionale federale di capacità ma ciò non è rilevante ai fini della regolamentazione di attività a rischio. Con l’assoggettamento alla normativa sulle attività a rischio il Consiglio federale stabilisce che la formazione prevista dall'ASGM è sufficiente21 per poter offrire determinate

19 Cfr. art. 7 Ordonnance sur l’exercice des professions de guide de montagne, de professeur de sports de neige e d’accompagnateur en montagne, ainsi que sur l’offre commerciale d’activités professionnelles du 15 avril 2008 (ordinanza sull'esercizio delle professioni di guida di montagna, professore di sport sulla neve e accompagnatore in montagna nonché sull'offerta commerciale di attività professionali del 15 aprile 2008), SGS 935.200. 20 Le tabelle possono essere richieste al Club Alpino Svizzero CAS, 3000 Berna 23, o consultate su Internet al sito http://www.casticino.ch/formazione_tecnica. 21 Cfr. schema della formazione delle guide alpine del 19.6.2008, elaborato dalla commissione che cura la qualità della formazione, da richiedere alla segreteria dell’Associazione svizzera delle guide alpine, Schweizer Bergführerverband, Gärbigässli 1, 3855 Brienz, o disponibile sul sito internet http://www.4000plus.ch.