Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
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Articolo 17 Pubblicazione
Lo scopo principale della nuova legislazione sulle attività a rischio è in definitiva la protezione dei consumatori. Potenziali clienti devono poter verificare nel modo più semplice possibile se un determinato offerente dispone delle autorizzazioni
necessarie. La soluzione migliore per garantire tale trasparenza è che i Cantoni pubblichino su Internet la lista aggiornata delle autorizzazioni rilasciate
(analogamente a quanto si fa già per il registro degli avvocati). In tal modo viene a cadere anche la pretesa, che si potrebbe eventualmente avere in base al diritto cantonale, di prendere visione della documentazione relativa all’autorizzazione al di fuori di un procedimento civile o penale e l’autorità competente non viene oberata di domande e richieste di informazioni. L’articolo 17 dell’ordinanza costituisce una base legale sufficiente per la pubblicazione di dati personali a norma dell’articolo 19 della LPD.
Articolo 18 Misure in caso di violazione delle disposizioni
L’articolo 18 dell’ordinanza regola le misure da prendere in caso di violazione delle disposizioni. Riguardo alla revoca dell’autorizzazione si tratta di norme di attuazione dell’articolo 10 della legge. Secondo le intenzioni del legislatore la revoca
rappresenta la misura ultima e più severa27.
Il capoverso 1 riporta una lista non esaustiva dei casi in cui l’autorità cantonale competente deve intervenire. La revoca viene prevista esplicitamente sono nel caso in cui i presupposti per la concessione dell’autorizzazione non siano più soddisfatti (art. 10 legge). A essere precisi ciò riguarda quindi solo i presupposti di cui agli articoli 4-6 della legge e le disposizioni integrative degli articoli 5-10 dell’ordinanza. Dai lavori preparatori si evince però chiaramente che l’autorizzazione può essere revocata anche quando non si dispone dell’assicurazione28.
Il capoverso 2 prevede che la competente autorità cantonale per prima cosa inviti gli offerenti a ovviare alle lacune riscontrate. Un simile invito di regola può essere collegato alla minaccia di una pena come previsto all’articolo 292 del Codice penale. In conformità al principio dell’adeguatezza dell’intervento statale l’autorizzazione viene ritirata a norma del capoverso 3 solo nel momento in cui non ci sia alcuna speranza che la lacuna possa essere sanata.
Se ravvisa l’esistenza di una grave lacuna, l’autorità cantonale è tenuta a revocare l’effetto sospensivo dell’eventuale ricorso contro la sua decisione di revoca
dell’autorizzazione.
Articolo 19 Emolumenti
L’articolo 19 non ha bisogno di spiegazioni. La regolamentazione si riallaccia
all’articolo 28 dell’ordinanza sul commercio ambulante29. In tal modo si vuole
27 Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 1882, p. 5238 28 Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 1882, p. 5238 29 Ordinanza sul commercio ambulante del 4 settembre 2002, RS 943.11.