Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

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Il capoverso 2 dell’articolo 2 esclude espressamente i collegamenti fra i laghi dal novero delle zone fluviali.

canyoning (let. d)

Il concetto di canyoning, seppur attualmente molto diffuso, deve essere chiaramente definito nell’ordinanza. Ciò facendo si può tracciare una chiara distinzione ad

esempio con la «normale» arrampicata su pareti rocciose sulle sponde di un torrente o di un fiume.

rafting (let. e)

In materia di gommoni e di rafting già ora esistono diverse regolamentazioni nell’ordinanza sulla navigazione interna (ONI).8 Fra l'altro, il diritto della navigazione specifica che «il termine gommone indica un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d’aria laterali» (art. 2 let. a n. 12 ONI) e l’attività a rischio chiamata rafting si riferisce a tale definizione.

discese in acque vive (let. f)

Nella definizione del concetto di discese in acque vive per quel che riguarda gli attrezzi utilizzati ci si basa sulle definizioni dell’articolo 2 lettera a ONI. A completare il rafting, e per ragioni di pari trattamento, vanno assoggettate alla legge sulle attività a rischio anche le discese fatte con canotti pneumatici (art. 2 let. a n. 13 ONI) che nell’ordinanza sulla

navigazione interna sono equiparati ai natanti e non vengono considerati attrezzi sportivi. Oltre a ciò la legge prevede che sono assoggettate anche attività svolte con attrezzi sportivi, in particolare hydrospeed, funyak e tubes9. Per la definizione di acque vive, l’articolo 2 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza si rifà alla tabella dei gradi di difficoltà della Federazione internazionale di canoa (ICF)10 riconosciuta in quasi tutto il mondo. In tal modo si precisa che negli specchi d’acqua e in acque correnti molto lente non si praticano discese in acque vive.

bungee-jumping (let. g)

La definizione del concetto di bungee jumping è stata ricavata da Wikipedia11,

rifacendosi per la descrizione della corda utilizzata alla versione inglese (bungee cord) in cui si parla di corda elastica (elastic cord)12. Definendo il concetto si

ribadisce che non ha importanza il posto da cui si effettua il salto (sporgenza

naturale, ponte, edifico etc.). A proposito di bungee jumping si rende necessaria una distinzione rispetto all’attività di baracconista. Pertanto si stabilisce che non

sottostanno alla legislazione sulle attività a rischio le attività che si svolgono su impianti mobili omologati, ovvero costruiti da una ditta qualificata e non dal

baracconista stesso.

Ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita (let. h)

Il concetto dell’ambito di responsabilità dei gestori di sci lift e funivie (impianti di risalita) – utilizzato all'articolo 5 capoverso 1 della legge per distinguere le attività che

8 Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell’8 novembre 1978 (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI), RS 747.201.1 9 Cfr. Iniziativa parlamentare Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l’attività di guida alpina, Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 marzo 2009 (rapporto della commissione) FF 2009 1882, p. 5215. 10 <http://wwwckfiumi.net/gradi.phtml> 11 <http://it.wikipedia.org/wiki/Bungee jumping> 12 < http://en.wikipedia.org/wiki/bungee_cord>