Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

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dell’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza sulle zone agricole2, nel quale la

Confederazione svizzera viene considerata regione di montagna (composta dalle zone di montagna da II a IV e dalla regione di estivazione) sulla base di criteri fondamentali anche per la determinazione della potenziale pericolosità delle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a – b della legge, ovvero: (a) le condizioni climatiche, in particolare la durata del periodo di vegetazione , (b) le vie di

comunicazione, in particolare il collegamento con il paese o il centro più vicino,

fondamentale ai fini dei soccorsi e (c) la conformazione del terreno segnatamente la quota di zone declive e in forte pendenza (cfr. art. 2 ordinanza sulle zone agricole).

D’altro canto le zone di montagna da II a IV sono chiaramente definite (con

un’approssimazione di circa 25 metri) e possono essere consultate in ogni momento su Internet tramite il sistema d’informazione geografica (GIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura3, per cui ogni organizzatore o offerente può verificare con la massima

facilità e rapidità se le attività a rischio che propone ricadono nel campo di

applicazione della legge.

Dato che le zone agricole coprono l’intera regione alpina sulla carta (dove l’intero arco alpino è indicato come regione di estivazione), ma non hanno tale estensione nella definizione che se ne dà nell’ordinanza sulle zone agricole, si chiarisce in questa sede che nel terreno montagnoso rientra sempre il terreno alpino non

coltivabile, come rocce, falde detritiche, nevai e ghiacciai.

terreno roccioso (let. b)

In questo caso è opportuno basare la definizione del concetto utilizzato

nell’ordinanza sulle attività a rischio sui criteri adottati nella cartografia topografica. In tal modo si garantisce infatti che il terreno roccioso di cui si parla all’articolo 1

capoverso 1 della legge è riportato come tale nelle carte ufficiali più diffuse della Svizzera (carte nazionali, carte escursionistiche, piani per le misurazioni ufficiali). La definizione scelta si basa sulla descrizione dell’elemento roccia nel modello

topografico del paesaggio per le carte topografiche4 e corrisponde anche al tipo di rappresentazione del livello d’informazione «copertura del suolo» della misurazione ufficiale (art. 7 cpv. 1 let. b n. 6 OTEMU5).6

zone di fiumi e torrenti (let. c)

Per definire i concetti di zona di torrenti e di fiumi ci si può rifare alla definizione legale delle acque correnti contenuta nella legge sulla protezione delle acque

(LPAc)7. L’articolo 4 lettera a LPAc definisce come acque superficiali «l’acqua,

l’alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali». Con la definizione dell’articolo 2 lettera c dell’ordinanza, le zone vengono ampliate a tutti i compartimenti di terreno interessati. Usando il concetto di acque correnti ci si

riferisce senza possibilità di dubbio a torrenti e fiumi, ma non a laghi.

2 Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione delle zone (ordinanza sulle zone agricole) del 7 dicembre 1998, RS 912.1. 3 Cfr. www.agri-gis.admin.ch

4 3D Catalogo degli oggetti swiss TLM , versione 1.0 del marzo 2011, cfr. 7.1 Ziff. 7.1, pp. 23/34. 5 Ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale (OTEMU), RS 211.432.21 6 Cfr. Catalogo dei dati MD.01-MU-CH, versione 24, l’oggetto «roccia» viene descritto come «roccia importante». 7 Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), RS 814.20.