Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
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I capoversi 4 e 5 stabiliscono scadenze obbligate per il trattamento della domanda. Da un lato l’autorità cantonale competente deve procedere all’esame preliminare della stessa entro cinque giorni, per chiudere la pratica entro 30 giorni dalla
presentazione della documentazione completa (la mancata osservanza dei termini può avere conseguenze legali). Dall’altro lato si sancisce che la domanda viene considerata come ritirata se il richiedente non invia o non completa la
documentazione richiesta nei termini impostigli. In un caso siffatto l’autorità cantonale elabora e comunica una decisione negativa. Non è necessario regolare con quanto anticipo rispetto al previsto inizio dell’attività si debba presentare la richiesta: se la domanda è completa di tutta la documentazione del caso, il richiedente può essere certo che la decisione dell’autorità gli verrà comunicata entro 30 giorni.
Secondo il capoverso 6 per il resto la procedura si rifà al diritto cantonale. L’ultima istanza cantonale deve essere un tribunale superiore ai sensi dell’articolo 86
capoverso 2 LTF26, visto che contro la decisione di ultimo grado a livello cantonale è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Articolo 15 Rinnovo dell’autorizzazione
A norma dell’articolo 7 capoverso 2 della legge il rinnovo dell’autorizzazione avviene con procedura semplificata. L’articolo 15 dell’ordinanza cerca di tenerne conto e di ridurre al minimo i requisiti richiesti per il rinnovo. L’articolo 15 dell’ordinanza va visto in relazione all’obbligo di comunicazione del successivo articolo 16: tutte le modifiche di rilievo intervenute nel periodo di validità dell’autorizzazione devono essere note all’autorità competente prima ancora del momento del rinnovo. Il rinnovo
dell’autorizzazione dipende dallo svolgimento del perfezionamento obbligatorio previsto dall’associazione professionale per una durata complessiva minima di tre giorni, sancita dalla legge. In considerazione del rischio collegato alla pratica della relativa attività, un obbligo di perfezionamento di tre giorni su un periodo di quattro anni sembra assolutamente accettabile. Tale obbligo incombe anche su
accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata. In caso di spostamento della sede o del domicilio in un altro Cantone la domanda di rinnovo deve essere inoltrata all’autorità del nuovo Cantone, che si procura per via amministrativa l’incarto richiedendolo all’autorità che ha concesso l’autorizzazione.
Articolo 16 Notifica di cambiamenti
L’articolo 16 introduce l’obbligo di comunicazione per i titolari di un’autorizzazione, che sono tenuti a comunicare modifiche e cambiamenti di rilievo alla competente autorità cantonale entro 30 giorni.
26 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), RS 173.110.