Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
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ottenere un’unità degli emolumenti riscossi sulle attività di questo settore in base al diritto federale.
Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione Articolo 20 Obbligo di assicurazione
In applicazione dell’articolo 13 capoverso 2 della legge, l’articolo 20 capoverso 1 dell’ordinanza fissa a 5 milioni di franchi all’anno l’importo minimo della somma assicurata. L’ammontare della copertura assicurativa era stato quantificato a grandi linee fra 5 e 10 milioni di franchi già nei lavori preliminari per la legge30 e corrisponde fra l’altro all’importo previsto attualmente nel Cantone dei Grigioni e in Vallese.
L’ammontare della somma assicurata obbligatoria è stato fissato al minimo di quanto indicato dal Parlamento perché altrimenti per determinate attività non si sarebbe praticamente trovato un assicuratore disposto ad offrire un’assicurazione di
responsabilità civile professionale. I capoversi 2 e 3 corrispondono all’articolo 7 capoverso 2 e 3 OLCC31. Tale regolamentazione si è dimostrata adeguata.
Articolo 21 Obbligo di informazione
L’articolo 21 regola nel dettaglio l’obbligo di informazione previsto nell’articolo 13 capoverso 1 della legge per quel che concerne sia il tipo sia il contenuto
dell’informazione. Anche nei lavori preparatori della legge si parlava di un riferimento alla copertura assicurativa nel contratto32. Il rimando alle banche o alle società di assicurazione è necessario perché in determinati casi i clienti danneggiati possono o devono far valere le loro pretese di risarcimento direttamente presso l’istituzione che garantisce la copertura assicurativa. Ciò potrebbe risultare importante ad esempio se il titolare dell’autorizzazione dovesse perire nell’incidente.
Capitolo 4: Applicabilità delle disposizioni penali della legge Articolo 22 Applicabilità delle disposizioni penali della legge
Con questa precisazione si chiarisce che le disposizioni penali si applicano anche alle attività assoggettate alla legge dal Consiglio federale con la presente ordinanza (accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata).
Capitolo 5: Disposizioni finali Articolo 23 Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie riguardanti le guide alpine e i maestri di sport sulla neve si trovano già nella legge (art. 19 legge). Per gli accompagnatori di escursioni e gli istruttori di arrampicata assoggettati all’obbligo di autorizzazione con l’ordinanza
30 Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 1882, p. 5239 31 Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo del 6 novembre 2002 (OLCC), RS 221.214.11. 32 Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 1882, p. 5239