Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

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deve valere allo stesso modo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge (art. 23 cpv. 1 ordinanza). Sarà praticamente impossibile certificare in tempi brevi il gran numero di offerenti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c-e della legge, per cui il capoverso 2 stabilisce che nei Cantoni che già conoscono l’obbligo di autorizzazione questa continua a restare in vigore. Nei Cantoni in cui queste attività a rischio finora erano esenti da autorizzazione il diritto cantonale continua a restare in vigore, cioè non è necessaria un'autorizzazione; tuttavia, anche eventuali disposizioni cantonali

continuano ad essere applicabili. Le nuove disposizioni relative a obblighi di

diligenza, di assicurazione e di informazione valgono comunque anche in questi Cantoni già a partire dall’entrata in vigore della nuova legislazione federale.

L’attuale legislazione cantonale riconosce in parte patenti acquisite sotto la vecchia normativa, antecedente all’introduzione dell’attestato professionale federale di guida alpina, maestro di sport sulla neve e accompagnatore di escursionismo. Con l’entrata in vigore delle nuova legislazione sarebbe esagerato vietare l’esercizio della

professione subordinandola all’ottenimento di un certificato di capacità per tutti i titolari di tali patenti, che finora hanno praticato con regolarità la professione e frequentato il perfezionamento richiesto dalle rispettive associazioni professionali. Per questi motivi il DDPS può riconoscere le patenti acquisite sotto il diritto

previgente sia in forma generica sia dopo esame caso per caso (art. 23 cpv. 4 ordinanza).

Il capoverso 5 dell’ordinanza contiene una disposizione transitoria per il caso in cui un centro di certificazione non possa farsi accreditare per tempo.

Articolo 24 Entrata in vigore

L’ordinanza è destinata a entrare in vigore il 1° gennaio 2013. È previsto che il Consiglio federale la approvi prima della pausa estiva del 2012. Per far sì che i lavori necessari per l’accreditamento di un organismo di certificazione possano essere avviati rapidamente, è necessaria l’entrata in vigore immediata degli articoli da 19 a 21 dell’ordinanza.

Allegato

Nell’allegato si descrive dettagliatamente quale documentazione deve essere

inoltrata nel quadro della procedura di autorizzazione.