Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

attività. Se in futuro la qualità della formazione non dovesse più soddisfare lo

standard attuale, l’ordinanza andrebbe modificata. Considerato che all’estero (ad es. in Francia) la professione dell’istruttore di arrampicata è in parte regolata dallo Stato, si deve consentire a chi dispone di una tale formazione di esercitare la professione anche in Svizzera. La pariteticità si orienta agli standard previsti dall’ASGM per la formazione. Tale attività viene affidata all’UFFT, dato che si tratta dell’istanza

competente nel campo delle altre formazioni regolate dallo Stato per offerenti

stranieri.

A norma del capoverso 3 l’attività dell’istruttore di arrampicata fuori delle palestre di roccia è limitata a causa dei rischi particolari. Innanzitutto non possono svolgere l’attività su pareti o zone rocciose coperte di neve o di ghiaccio, in secondo luogo il percorso per raggiungere la palestra di roccia non deve presentare rischi particolari per cui sono vietate attività in luoghi accessibili solo usando ramponi, piccozze o altri ausili.

Sezione 2: Certificazione Articoli 9 – 11 Certificazione

L’articolo 9 dell’ordinanza stabilisce i requisiti necessari affinché una certificazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge possa essere riconosciuta e sia soddisfatto il presupposto per la concessione dell’autorizzazione. Per quel che riguarda la certificazione, l'ordinanza prende le mosse dalla ripartizione delle

competenze illustrata di seguito.

Innanzitutto deve essere accreditata un’organizzazione privata che possa procedere alla relativa certificazione. Il servizio di accreditamento svizzero (SAS) sulla base del proprio mandato (art. 14 OAccD) - come d’altronde normale e prescritto nell’attività di certificazione in generale – accredita gli organismi di certificazione, ovvero le imprese o le istituzioni che possono procedere alla certificazione in vista del conferimento del marchio di qualità riconosciuto. Nel caso in esame potrebbe trattarsi ad esempio dell'Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management SQS o della SGS,la Société Générale de Surveillance.

Gli organismi di certificazione accreditati possono esaminare e certificare gli offerenti di attività a rischio sulla base del regolamento di certificazione. Finora nel campo delle attività a rischio esiste in Svizzera solo un QMS della fondazione «Safety in adventures», per cui sembra logico incaricare la fondazione di svilupparlo

ulteriormente e di concepirlo come base per le certificazioni che si renderanno necessarie in virtù della normativa sulle attività a rischio.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) riconosce questo sistema di gestione della qualità per far sì che possa servire come base per una certificazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge e quindi per la concessione dell’autorizzazione. In ciò si rifà all’articolo 10 dell’ordinanza, in cui sono riportati i criteri per il riconoscimento.