Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine
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annunci all’UFSPO, competente per la pubblicazione dei dati a norma del capoverso 3.
Il capoverso 4 costituisce una base legale sufficiente per pubblicare i dati personali ai sensi dell’articolo 19 LPD .25 L’apertura a offerenti esteri provenienti da Paesi non appartenenti all’EU o all’AELS non sembra urgente. L’articolo 12 dell’ordinanza in linea di principio costituisce una disparità di trattamento tra Svizzeri e stranieri,
conforme però alla Costituzione e allo ius gentium (diritto delle genti) e per di più basata sulla reciprocità.
Articolo 13 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione ad attività che si svolgono solo parzialmente sul territorio svizzero
Non vanno assoggettate all’obbligo di autorizzazione le attività a rischio svolte essenzialmente, iniziate o concluse all’estero nelle zone di confine, ma che si
tengono parzialmente anche in territorio svizzero. L’avvio e la fine dell’attività vera e propria esclude dunque gli spostamenti verso il luogo di inizio e l’eventuale rientro al termine dell’attività (cfr. anche la figura al commento dell’art. 1). Le disposizioni della legislazione sulle attività a rischio devono però essere applicate se si ha un
pernottamento in Svizzera. Ciò comporta in particolare che l’offerente deve disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o di equivalenti garanzie finanziarie. Sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione i casi descritti all’articolo 12.
Sezione 4: Procedura Articolo 14 Concessione dell’autorizzazione
L’articolo 14 dell’ordinanza regola le competenze per la concessione o il rifiuto dell’autorizzazione. Per i richiedenti che hanno il domicilio o la sede all’estero la norma prevede la competenza del Cantone presso cui è stata presentata la prima richiesta a norma della legislazione sulle attività a rischio. Detta competenza
permane anche in futuro perché in tal modo si garantisce che l’autorità che accorda l’autorizzazione sia in possesso di tutte le informazioni del caso se l’autorizzazione viene sospesa per essere richiesta in un secondo momento.
Capoverso 2: la documentazione necessaria per la presentazione della domanda è diversa secondo che si tratti di una persona fisica o giuridica e dell’attività in
questione. Le relative indicazioni sono riportate nell’allegato.
Il capoverso 3 pone una base legale per la creazione di formulari cantonali, per cui la presentazione della domanda sull’apposito modulo può essere considerata dal Cantone come presupposto per il rilascio dell’autorizzazione. Allo scopo è comunque necessaria una specifica norma in un atto legislativo cantonale.
25 Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD), RS 235.1