Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

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Secondo il regolamento sull’esame professionale, gli aspiranti guide devono

dimostrare quattro anni di pratica professionale16 il che presuppone che possano aver fatto esperienze nella conduzione di clienti. Le attuali regolamentazioni

cantonali contengono in parte regole di questo tipo17, pertanto il capoverso 2 prevede che persone in formazione possano guidare delle escursioni a patto che vengano rispettate determinate condizioni.

Il capoverso 3 regola i presupposti per estendere la validità dell’autorizzazione alla pratica del canyoning. Le guide alpine che soddisfano tali requisiti non hanno bisogno di un’ulteriore autorizzazione per praticare il canyoning con clienti da soli, ovvero senza l’impiego di personale ausiliario.

Articolo 6 Maestri di sport sulla neve

L’articolo 6 capoverso1 dell’ordinanza regola il riconoscimento di certificati di capacità esteri per maestri di sport sulla neve analogamente a quanto l’articolo 5 capoverso 1 fa per le guide alpine.

Il capoverso 2 precisa le attività ammesse per i maestri di sport sulla neve fuori dell’ambito di responsabilità degli sci lift e delle funivie e traccia

contemporaneamente una demarcazione con l’ambito di attività delle guide alpine, autorizzate a guidare ogni tipo di escursione fuori dell’ambito di responsabilità degli scilift e delle funivie. Per la valutazione del rischio di valanghe ci si deve basare sullo stato attuale delle conoscenze che si ritrova far l’altro nell’opuscolo «Attenzione valanghe!»18.

Non si pone nell’ordinanza la questione della regolamentazione dell’Heli Skiing da punti di atterraggio in montagna; sono i criteri astratti di ordine generale (presupposti) a stabilire se sia possibile svolgere una discesa da un determinato punto di

atterraggio con le condizioni climatiche del momento. Se esiste un inventario cantonale delle attività fuori pista (art. 3 dell’ordinanza), le discese consentite a partire dai punti di atterraggio in quota sono stabilite dai singoli Cantoni.

Il capoverso 3 regola le attività consentite per i maestri di sport sulla neve in

formazione. Le associazioni professionali nei propri regolamenti devono stabilire quando considerare la formazione sufficiente per impiegare la persona in posizione subordinata come secondo responsabile.

16 Cfr. art. 8 cpv. 1 let. b del regolamento per l’attribuzione dell’attestato professionale federale di guida alpina del 12 febbraio 2003. Non disponibile in italiano. 17 Cfr. ad es. art. 14 cpv. 1 della Verordnung über Handel und Gewerbe (ordinanza sul commercio e sui mestieri, ndt) del 24 gennaio 2007 (HGV) del Cantone di Berna, BSG 930.11. 18 Opuscolo «Attenzione valanghe!», pubblicato dal Gruppo centrale per la formazione «Prevenzione valanghe negli sport sulla neve». www.sfl.ch/kat