Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Se le prestazioni offerte sono uguali, il DDPS è libero di riconoscere oltre a quello della fondazione «Safety in adventures» anche altri sistemi di gestione della qualità e di approvare i relativi regolamenti di certificazione (ad es. sistemi esteri di gestione della qualità e loro label). Naturalmente anche questi regolamenti di certificazione devono soddisfare le condizioni elencate nell’articolo 10 dell’ordinanza. La

fondazione «Safety in adventures» ha comunque una posizione privilegiata in

quanto, ai sensi dell’articolo 17 della legge, la Confederazione le attribuisce un mandato di prestazione (art. 11 ordinanza).

Sezione 3: Esenzione dall’obbligo di autorizzazione Articolo 12 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per offerenti casuali provenienti dall’Unione Europa o da Stati dell’AELS

L’articolo 12 concretizza il principio della libertà delle prestazioni di servizio nel campo delle attività soggette ad autorizzazione nei confronti dell’UE22 e degli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)23, ovvero attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Le regolamentazioni sono inoltre conformi alle direttive sul riconoscimento delle professioni (direttive 2005/36/CE)24 che con ogni probabilità prossimamente verranno dichiarate applicabili per la Svizzera anche per la

prestazione di servizi.

Il capoverso 2 sancisce che solo operatori autorizzati nel Paese di provenienza a svolgere l’attività a titolo professionale possono offrire un’attività per 90 giorni senza autorizzazione. Indicando espressamente che devono essere autorizzati allo

svolgimento dell’attività va da sé che devono anche disporre delle relative qualifiche professionali. Vanno inoltre rispettate tutte le altre disposizioni svizzere, come ad esempio gli obblighi di assicurazione e di informazione.

Le direttive per il riconoscimento della professione prevedono un obbligo di annuncio (art. 7 della direttiva 2005/36/CE) attuato nell’articolo 12 capoversi 3 e 4

dell’ordinanza. Sembra opportuno prevedere in Svizzera una sola organizzazione centrale che pubblica su Internet i dati relativi a tutte le persone provenienti dall’UE che svolgono attività senza autorizzazione. Fino a quando le direttive non vengono trasposte nella legislazione svizzera, l’annuncio è indirizzato all’Ufficio federale dello sport; se alla norma verrà data attuazione nella legislazione nazionale, sembra adeguato prevedere che l’annuncio venga fatto dall’organismo che rileva anche quelli relativi al riconoscimento di altre professioni (UFFT) che se del caso inoltrerà gli

22 Cfr. art. 5 dell’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681. 23 Cfr. Allegato K, art. 5 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), RS 0.632.31. 24 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.