Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/127: 04.472. Iv. pa. Tenuta di cavalli nella zona agricola (Darbellay) · 21 pagine
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Per un partecipante (PEV) è molto importante che gli articoli 8, 9 e 64 LDFR siano applicati con rigore.
3. Osservazioni specifiche sulla coordinazione proposta
Il Canton Ticino ritiene che, in generale, le spiegazioni relative a questa disposizione siano lacunose.
Per due Cantoni (BE, NW), la disposizione risulta insoddisfacente sia nella scelta dei concetti sia nella sistematica:
L’autorità chiamata ad applicare la LDFR è tenuta a verificare esclusivamente se l’acquirente è un “coltivatore diretto”, indipendentemente dal fatto che lo sia per attività principale, attività secondaria o nel tempo libero. La categoria “persona che non esercita l’agricoltura” è approssimativa. Non è definita né nella legislazione sulla pianificazione del territorio né nella legislazione agricola. La LDFR utilizza il concetto di “coltivatore diretto”.
L’autorità chiamata ad applicare la LDFR deve e può porsi la domanda di quanto sia permesso dalla legislazione sulla pianificazione del territorio solo quando l’acquisto di un terreno agricolo comporti una deroga al divieto di divisione materiale e di frazionamento oppure esuli dal campo d’applicazione del diritto fondiario rurale. Al di fuori di queste fattispecie, un obbligo di coordinazione per decidere in merito a operazioni di compravendita sarebbe controproducente.
Un Cantone (GR) teme che l’articolo obblighi alla coordinazione solo quando la richiesta di acquistare un terreno agricolo sia inoltrata da una persona che non è attiva nel settore primario. Il campo d’applicazione sarebbe in tal caso troppo stretto. Si dà inoltre l’impressione che le disposizioni di coordinazione in vigore (art. 4a ODFR8 e art. 49 OPT) passerebbero nel nuovo articolo 25b LPT, ciò che non è il caso. Un disciplinamento globale delle attività di coordinazione va ben oltre i testi posti in consultazione e andrebbe affrontato nel corso della seconda fase di revisione della LPT.
Un altro Cantone (TG) propone di sostituire “persona che non esercita l’agricoltura” con “persona che non possiede edifici agricoli”).
VI. RESTRIZIONI deI CANTONI PER COSTRUZIONI FUORI DALLE ZONE EDIFICABILI (Art. 27a)
Tranne le associazioni equestri, solo pochi partecipanti alla procedura di consultazione hanno commentato questa disposizione. Alcuni la appoggiano espressamente (AR, GL; PCS; CP, CVAM).
Un partito, organizzazioni contadine e associazioni equestri propongono di stralciare questa disposizione o, per lo meno, di non adottare i nuovi articoli 16abise 24e (PPD; USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm, Schneider).
Un Cantone (ZG) ritiene che questa disposizione favorisca la frammentazione del diritto.
Due partecipanti (NE; FSU) sostengono che sia particolarmente difficile attuare una politica più restrittiva di quella definita sul piano federale.
Due associazioni (FBS, SOB) vorrebbero che nel messaggio del Consiglio federale si precisasse che adottare disposizioni restrittive sia possibile solo se ragioni particolari lo giustificano.
8 Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.110). 17/20