Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/127: 04.472. Iv. pa. Tenuta di cavalli nella zona agricola (Darbellay) · 21 pagine

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Alcuni partecipanti (USC; agridea, CAJB, LOBAG; BPZV, IPV) vorrebbero che, per le aziende che ospitano molti cavalli o in casi speciali, possano essere autorizzati, in aggiunta, un tondino per il lavoro alla corda o una giostra oppure, più in generale (FM), spiazzi e impianti supplementari.

2.2 Dimensioni dello spiazzo

Un Cantone (SO) ritiene che il maneggio debba essere sensibilmente più piccolo rispetto alle dimensioni minime previste per i tornei (20 m x 40 m).

Il Cantone Turgovia non vorrebbe che, accanto a uno spiazzo per l’uscita con qualsiasi tempo di 800 m2, si abbia il diritto di allestire anche un maneggio di 800 m2.

Un altro Cantone (UR) nutre dubbi sul fatto che non si debba autorizzare un maneggio di 800 m2. Le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione sono da sancire nella legge o nel testo dell’ordinanza.

Le organizzazioni agricole e le associazioni equestri (USC; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; Achermann, Bopp, Neukomm) chiedono di sancire esplicitamente nella legge le dimensioni dello spiazzo (800 m2).

Un Cantone (ZG), infine, propone di definire le dimensioni dello spiazzo in funzione del numero di cavalli presenti nell’azienda.

2.3 Copertura

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione, tra i quali quattro Cantoni (AR, BE, NW, ZH; ASPU, Pro Natura, WWF), ritengono assolutamente necessario che il maneggio non sia coperto, come specificato nel rapporto esplicativo. Si oppongono anche a una tettoia parziale, autorizzata invece dalle direttive “Cavallo e pianificazione del territorio” per le aree di addestramento, poiché l’impatto sul paesaggio è particolarmente fastidioso.

Un Cantone (FR) non si pronuncia sulla questione della copertura, ma chiede che sia disciplinata a livello di ordinanza.

2.4 Numero minimo di cavalli

Diversi partecipanti (SH, ZH; ASPU, Pro Natura, WWF; ASPAN) propongono di autorizzare un maneggio solo da un numero minimo di cavalli in poi, e quindi non già da un solo cavallo a pensione. Il Canton Zurigo rinvia alla sua prassi: sul suo territorio, l’autorizzazione di un maneggio è rilasciata solo a partire da almeno 8 cavalli.

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2.5 Reversibilità5

Due Cantoni (BE, SZ) ritengono che porre la condizione della reversibilità abbia senso solo se, qualora non ve ne sia più bisogno, lo spazio sia effettivamente soppresso. L’obbligo di ripristino, pertanto, andrebbe esplicitamente sancito nella legge o nell’ordinanza.

Per un Cantone (JU) è importante esigere che il terriccio asportato per realizzare lo spiazzo sia depositato sul terreno dell’azienda e non venduto a terzi.

Un altro Cantone (ZH) propone di compensare le superfici per l’avvicendamento delle colture soppresse per realizzare un maneggio, in particolare con interventi di miglioria su terreni in cattive condizioni.

5 Sulla reversibilità, si veda anche n. II (Osservazioni generali – Limitazione nel tempo, divieto di cambiare la destinazione, reversibilità e ripristino) e n. IV (Capoverso 2 - Reversibilità). 8/20