Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/127: 04.472. Iv. pa. Tenuta di cavalli nella zona agricola (Darbellay) · 21 pagine

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I. INTRODUZIONE

1. Genesi del progetto

Contrariamente agli altri animali da reddito allevati in un’azienda agricola, i cavalli non sono generalmente destinati alla produzione di latte o carne. La loro utilizzazione come animali da soma o da lavoro, un tempo corrente, è ormai pressoché scomparsa. Oggi i cavalli sono tenuti soprattutto per la pratica sportiva, il tempo libero o attività agrituristiche.

La pianificazione del territorio considera l’allevamento equino sostanzialmente conforme alla destinazione della zona agricola. In base alle esperienze pregresse, non è fonte di grandi guadagni. Altre attività in relazione alla tenuta di cavalli, come ad esempio le pensioni equine, che possono risultare più redditizie, sono tuttavia solo in parte, se non per nulla, conformi alla zona.

L’8 ottobre 2004 il Consigliere nazionale C. Darbellay ha presentato un’iniziativa parlamentare che intende agevolare la tenuta di cavalli per lo sport e il tempo libero nella zona agricola. Per attuare questa iniziativa, cui il Parlamento ha dato seguito nell’autunno 2009, occorre una modifica parziale della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT)1. Si tratta innanzitutto di abrogare la distinzione tra tenuta di cavalli propri e tenuta di cavalli altrui. In secondo luogo, di autorizzare le aziende agricole ad allestire spiazzi consolidati destinati all’utilizzazione dei cavalli. Infine, di prevedere opportune agevolazioni per la tenuta di cavalli a scopo di hobby, di cui potranno beneficiare anche altri animali tenuti a tale scopo.

Su queste modifiche di legge, il 5 dicembre 2011 la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha aperto una procedura di consultazione, che si è conclusa il 5 marzo 2012.

2. Partecipanti

È stato sollecitato il parere di tutti i Cantoni, dei 14 partiti rappresentati in Parlamento, delle 3 associazioni mantello nazionali delle Città, dei Comuni e delle regioni di montagna, di 8 associazioni mantello nazionali dell’economia, di 4 organizzazioni agricole e di più di 31 altre organizzazioni interessate. Sulla modifica di legge si sono espressi tutti i Cantoni, 6 partiti, le 3 associazioni mantello delle Città, dei Comuni e delle regioni di montagna, 2 associazioni mantello dell’economia, 43 altre organizzazioni interessate e privati cittadini.

II. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Orientamento delle tematiche

In generale, il progetto raccoglie un ampio consenso (AR, BE, FR, GL, GR, JU, SH, SG, SO, TG, VS, ZG, ZH; FDP, PCS, PEV, PPD, PS, UDC; SAB; USC; CP, CVAM; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, Cavallo da sport CH, Cheval frison, CSCA, FER, FFSE, FM, FSAE, FSSE, Haflinger, IPV, Pferd, seh ch, SQHA; CDPNP; Achermann, Bopp, Neukomm).

Un partecipante (FP) respinge il progetto in toto. Pur riconoscendo la necessità di una revisione, un Cantone (BL) trova che l’apertura proposta sia eccessiva.

La associazioni ambientaliste (ASPU, ATA, Pro Natura, WWF) ritengono che, fuori dalle zone edificabili, la possibilità di costruire debba essere limitata più che estesa: un ulteriore aumento dei fabbricati nuocerebbe al paesaggio, alla qualità di vita e all’attrattiva della Svizzera.

1 2/20 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700)