Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 22 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione della legge concernente il promovimento dei giovani Svizzeri all'estero
5 Pareri concernenti singoli articoli
Titolo
Il Cantone FR suggerisce di modificare il titolo in «Legge federale sulla formazione svizzera all'estero». Pro Helvetia è dello stesso avviso, in quanto ritiene che la presenza della formazione sia il risultato della sua esistenza e inoltre la legge sarebbe troppo debole, considerato il quadro finanziario, per consentire di consolidarne la presenza.
Art. 2 Scopo
Pro Helvetia chiede che alla lettera a venga stralciata la formulazione «presenza della». Pro Helvetia propone anche di stralciare la lettera b, in quanto l'integrazione nella politica estera sarebbe in contraddizione con l'autonomia del sistema formativo e ne ridurrebbe la credibilità.
L'UDC critica che, all'articolo 2, la promozione della formazione degli svizzeri all'estero non venga più citata esplicitamente. Tuttavia l'UDC non si oppone per principio a un ampliamento della disposizione sullo scopo, anche se ritiene che lo scopo principale debba essere chiaramente prioritario.
Art. 3 Requisiti per il riconoscimento delle scuole
Pro Helvetia propone di stralciare le lettere b, c, d, f, l e m del capoverso 1. Inoltre suggerisce di sostituire la lettera d con un nuovo articolo sulla possibilità di ottenere borse di studio della Confederazione tramite le scuole. Sempre secondo Pro Helvetia occorrerebbe poi introdurre una clausola economica che obblighi le scuole svizzere a fornire il 70 per cento dei fondi a partire dal quarto anno.
Il Cantone BE ritiene importante che l'applicazione dell'articolo 1 lettera d implichi che anche le svizzere e gli svizzeri all'estero che non dispongono dei mezzi finanziari necessari possano frequentare le scuole svizzere all'estero.
Il Cantone ZH propone di completare la formulazione delle lettere h e i nel seguente modo: «una scuola dell'infanzia o un'altra forma del livello integrativo».
educationsuisse chiede una riformulazione della lettera i: «fa impartire l'insegnamento alla scuola dell'infanzia e nelle materie rilevanti per il programma didattico svizzero in prevalenza da docenti svizzeri».
L'ACP osserva che la lettera l chiarisce il ruolo dei Cantoni patrocinanti, alla stregua dell'articolo 21, che fa riferimento alla competenza condivisa dei Cantoni patrocinanti.
La Scuola svizzera di Madrid chiede che la promozione finanziaria di nuove fondazioni di scuole non avvenga a scapito dell'offerta esistente. La legge dovrebbe prevedere possibilità per accedere a finanziamenti supplementari. Pertanto propone di completare l'articolo in modo che sia possibile chiedere all'occorrenza fondi supplementari al Consiglio federale. Inoltre vorrebbe che al momento di riconoscere nuove scuole o nuove fondazioni di scuole venisse chiesto ai richiedenti un apporto finanziario documentabile.