Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 22 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione della legge concernente il promovimento dei giovani Svizzeri all'estero
Anche educationsuisse chiede un'armonizzazione previdenziale (soprattutto del secondo pilastro). Insieme alla Scuola svizzera di Madrid, educationsuisse ritiene che il personale svizzero debba ottenere lo statuto di distaccato.
L'LCH si attende dalle scuole svizzere o da educationsuisse che offrano una consulenza esaustiva ai docenti nell'ambito dell'assicurazione sociale. Oltre al secondo pilastro dovrebbe riguardare anche l'AVS. L'LCH si dice inoltre favorevole a mantenere l'affiliazione dei docenti svizzeri all'estero nelle rispettive casse pensioni cantonali.
educationsuisse e l'UCP sono favorevoli all'affiliazione di tutti i docenti svizzeri, anche di quelli stazionati oltreoceano, nell'AVS obbligatoria, rivendicazione che tuttavia non sarebbe attuabile senza una modifica della legge sull'AVS. Esse temono che l'attuazione del capoverso 2 possa essere ostacolato dalle grandi differenze esistenti tra un Cantone e l'altro.
Art. 8 Obbligo di notifica
Qualora l'articolo 3 capoverso 1 lettera m venisse stralciato, Pro Helvetia chiede di stralciare anche il capoverso 2 dell'articolo 8, che sarebbe in ogni modo già contenuto nel capoverso 1.
Art. 9 Natura e calcolo degli aiuti finanziari
L'OSE ritiene importante definire in modo possibilmente semplice, oggettivo e ripercorribile i criteri di promozione contemplati dall'articolo 9 in collegamento con l'articolo 14 a livello di legge e di ordinanza.
Art. 11 Cessione di immobili
Il Cantone SG è favorevole alla creazione di una base legale per la cessione di immobili della Confederazione alle scuole svizzere all'estero. Di conseguenza approva il disciplinamento proposto all'articolo 11 e il rispettivo commento nel rapporto.
L'OSE chiede che si tenga debitamente conto, in caso di restituzione, degli investimenti fatti dalla comunità svizzera in loco e dei diritti di utilizzazione esistenti. Stando all'OSE occorrerebbe considerare i diritti esistenti nei contratti di cessione, segnatamente anche in vista di un'eventuale successiva alienazione dell'immobile scolastico. Alla lettera b andrebbe specificato che l'utilizzazione del reddito proveniente dall'alienazione deve essere opportunamente disciplinata in contratti di cessione.
Anche la Scuola svizzera di Catania specifica che, nel caso di una restituzione dell'immobile alla scuola svizzera, occorrerebbe tenere debitamente conto dei rapporti di proprietà e dei diritti di utilizzazione esistenti e propone di conseguenza la modifica seguente:
«Art. 11 cpv. 2
Il contratto di cessione tiene conto opportunamente dei diritti esistenti. Deve essere legato alla condizione che:
a) l'immobile venga utilizzato come sede della scuola svizzera; e
b) il reddito proveniente da una successiva alienazione venga destinato a scuole svizzere all'estero riconosciute.»