Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 22 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione della legge concernente il promovimento dei giovani Svizzeri all'estero
La Scuola svizzera del Messico chiede che al momento di nuove fondazioni di scuole si accerti che l'ente promotore sia effettivamente formato da svizzeri residenti in loco. Chiede inoltre che il Consiglio federale si esprima in merito all'ubicazione prima che l'ente promotore locale si assuma l'impegno.
Art. 4 Requisiti per il riconoscimento della formazione generale del livello secondario II
Pro Helvetia chiede di stralciare la lettera a (analogamente all'art. 3).
Art. 5 Requisiti per il riconoscimento di offerte della formazione professionale di base
Pro Helvetia propone di stralciare la lettera a (analogamente all'art. 3).
Il Cantone FR ritiene che alla lettera c la maturità professionale federale debba essere elencata separatamente, in quanto può essere ottenuta anche a prescindere dall'attestato federale di capacità AFC oppure in un secondo tempo.
Il Cantone GR dubita che le lettere c e d siano compatibili. Per questo propone di rinunciare alla lettera d. Se ciò non venisse preso in considerazione, propone la seguente riformulazione: «le offerte portano a conseguire un certificato del livello secondario II paragonabile e riconosciuto nel Paese ospitante» (anche il Cantone TI ha una richiesta analoga, v. sopra n. 4.4). Per garantire una qualità paragonabile a un tirocinio svolto in Svizzera dovrebbero essere definiti anche i requisiti per insegnare in una scuola svizzera riconosciuta.
L'USAM chiede di chiarire le competenze contemplate dalla lettera e.
Le associazioni mantello USI e USAM sono favorevoli a considerare anche la formazione scolastica di base oltre alla formazione di base organizzata dalle aziende (cfr. n. 4.4).
Secondo il Cantone ZH non è sufficientemente chiaro che la promozione si limita alla formazione professionale di base organizzata dalle aziende.
Swissmem dubita che l'articolo 5 sia attuabile e raccomanda pertanto di stralciarlo. Per soddisfare i requisiti dell'articolo 5, in particolare quelli che figurano alla lettera c (le offerte portano a conseguire un attestato federale di capacità AFC o un certificato federale di formazione pratica CFP) occorrerebbero sforzi notevoli che supererebbero le possibilità delle scuole svizzere. In un Paese in cui non esiste già un sistema duale per la formazione professionale di base, questo non sarebbe realizzabile. Eventualmente le scuole svizzere all'estero potrebbero assumere un ruolo di mediatrici e coordinatrici nell'ambito della formazione professionale di base.
Art. 6 Requisiti per il riconoscimento di filiali di scuole
Pro Helvetia propone di stralciare integralmente questo articolo, in quanto riconoscendo separatamente una filiale di scuola svizzera si cadrebbe in contraddizione con l'auspicato rafforzamento dell'aspetto imprenditoriale. L'articolo 6 dovrebbe essere sostituito con un articolo 1a del seguente tenore: «Per scuola svizzera s'intende qualsiasi unità economica di utilità pubblica, che divulga contenuti formativi svizzeri tra l'altro a persone di nazionalità svizzera all'estero». Questo chiarirebbe il concetto di «scuola svizzera» per cui si potrebbe stralciare anche la lettera c dell'articolo 3.
Art. 7 Assicurazione sociale dei docenti svizzeri
L'OSE chiede che il legislatore armonizzi le condizioni di assunzione e uniformi le soluzioni previdenziali per i docenti svizzeri. Questa disposizione andrebbe inserita alla fine della seconda sezione.