Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 22 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sulla revisione della legge concernente il promovimento dei giovani Svizzeri all'estero

Art. 12 Revoca del riconoscimento, riconoscimento temporaneo, riconoscimento vincolato a

oneri

Il Cantone FR propone di aggiungere che la revoca del riconoscimento non implica inconvenienti per gli allievi. Questi dovrebbero avere la possibilità di finire la loro formazione alle condizioni valide all'inizio della loro formazione.

Art. 13 Forme

Il Cantone ZH propone di stralciare alla lettera g del capoverso 2 l'aggiunta «all'occorrenza anche di imprese di formazione a scopo di lucro» (v. sopra n. 4.5).

L'OSE reputa importante l'ampliamento della rete delle scuole svizzere di cui al capoverso 2 lettera i e specifica che gli investimenti iniziali della Confederazione dovrebbero essere inevitabili.

L'ESI, che offre soprattutto corsi di perfezionamento in francese per persone con formazione commerciale, vorrebbe che l'articolo 13 venisse completato con una disposizione che consente anche la promozione della sua attività formativa.

Sezione 4: Cooperazione e cura delle relazioni

Art. 16

Secondo Pro Helvetia, si dovrebbe stralciare l'aggettivo «stretta» al capoverso 3 in quanto implicito nella collaborazione.

Il Cantone NE propone la partecipazione anche di un rappresentante della Conferenza svizzera dei servizi dell'insegnamento secondario II formazione generale (CISFG) e della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) al fine di garantire la massima coerenza tra i lavori in Svizzera e i progetti delle scuole svizzere all'estero.

Sezione 5: Finanziamento

Art. 17

Il limite di spesa per un periodo quadriennale e la certezza finanziaria che ne deriva è accolto favorevolmente ed esplicitamente da numerosi partecipanti alla consultazione:

AG, LU; PEV, PRS, PS, UDC; economiesuisse; OSE, educationsuisse, LCH, UCP; scuole svizzere di Bangkok, Barcellona e Madrid

Il Cantone LU appoggia esplicitamente la possibilità di far poggiare il finanziamento sull'articolo 27 della legge sulla promozione della cultura.

Sezione 6: Cantoni patrocinanti

Art. 18

Pro Helvetia chiede di stralciare l'espressione «inoltre» nel capoverso 2, in quanto questo capoverso conterrebbe una semplice distinzione dal capoverso precedente e non un complemento. La lettera c al capoverso 2 dovrebbe essere anch'essa stralciata, in quanto il Cantone patrocinante non sarebbe in grado di assumere lo scambio di informazioni con la scuola che assiste. Lo scambio di informazioni sarebbe già incluso nell'assunzione dei compiti.

Il Cantone SH ritiene essenziale che i Cantoni patrocinanti non vengano obbligati a fare in modo che i docenti svizzeri all'estero conservino l'affiliazione presso la cassa pensioni del loro Cantone di origine (art. 18 cpv. 3), ma che debbano semplicemente impegnarsi in tal senso.