Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 14 pagine
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Art. 19 Sanzioni penali
Riserve riguardanti gli elementi costitutivi dell’infrazione:
Tre partecipanti (AEGIS, APRED, CICR) ritengono che l’articolo 19 non rispetti il principio della legalità e la massima «nulla poena sine lege», poiché l’avamprogetto non definisce le nozioni di «partecipazione diretta alle ostilità» e di «gravi violazioni dei diritti dell’uomo». Il problema si pone anche in riferimento ad «attività in relazione alla partecipazione diretta alle ostilità» (art. 19 lett. B) e ad «attività legata a violazioni gravi dei diritti dell’uomo» (art. 19 lett. c), non essendo del resto definita in maniera esaustiva la nozione di «prestazione di sicurezza» (CICR).
Un Cantone (ZH) chiede di precisare nella legge che la partecipazione diretta alle ostilità deve presentare un legame con la Svizzera.
Un’organizzazione (APRED) deplora che l’avamprogetto di legge non preveda sanzioni penali in caso di violazione di altri diritti fondamentali.
Un’impresa privata ritiene che l’articolo 19 non sia applicabile alle società di holding, in particolare per quanto concerne le infrazioni commesse per negligenza.
Riserve riguardanti la pena comminata:
Un partecipante (USS) ritiene che sanzioni severe siano imprescindibili; la questione
dell’appropriatezza della pena massima di tre anni deve essere giudicata in riferimento al diritto penale. Un’organizzazione (Humanrights.ch) ritiene che vadano previste pene dissuasive.
Quattro partecipanti (GSsE, CETIM, PS, Humanrights.ch) ritengono la pena troppo lieve.
Un’organizzazione (GSsE) chiede la reclusione a vita come previsto dal CPM. Un partito (PS) propone di prevedere una sanzione penale di cinque anni.
Riserve riguardanti i diritti delle vittime:
Secondo tre partecipanti (I Verdi, PS, APRED), per le vittime occorrerebbe prevedere un meccanismo di querela.
Riserve riguardanti il foro penale:
Un partecipante (APRED) ritiene che se il diritto penale non si applica ai dipendenti di una società di sicurezza privata che commettono un reato all’estero la legge sia svuotata della sua sostanza. Due partecipanti (GSsE, PS) propongono di prevedere un foro penale in favore delle autorità giudiziarie svizzere. Secondo un’organizzazione (Humanrights.ch) andrebbe applicato il principio dell’universalità. Infine, il diritto penale svizzero dovrebbe essere applicato in coordinamento con il diritto del luogo di commissione del reato (APRED).
Riserve riguardanti il concorso con altre disposizioni penali:
Due partecipanti (AG, ZH) chiedono di esaminare il concorso con altre disposizioni del diritto penale, in particolare per quanto riguarda le sanzioni previste (art. 92, 94, 300 CPM). Secondo un’organizzazione (ONU) occorre verificare se le sanzioni dell’articolo 19 si cumulino con altre sanzioni penali.
Contrari:
Un partecipante (SFR) chiede di modificare completamente la sezione 5, poiché le sanzioni previste sono inoffensive, e di esaminare se sia opportuno prevedere una collaborazione con la Corte penale internazionale.