Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 14 pagine
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Art. 20 Infrazioni all’obbligo di dichiarare, all’obbligo di astenersi o a un divieto dell’autorità
Riserve:
Un partecipante (USS) ritiene che una pena di un anno sia insufficiente.
Secondo un’impresa privata le società di holding non sono in grado di fornire informazioni sulle attività delle loro affiliate.
Art. 21 Contravvenzione all’obbligo di collaborare
Riserve:
Secondo un’organizzazione (VSSU) la pena prevista è sproporzionata.
Secondo un’impresa privata le società di holding sono in grado di fornire informazioni soltanto sulle proprie attività.
Art. 22 Infrazioni commesse nell’ambito della conduzione aziendale
Riserve:
Nel caso di una società di holding i cui organi non abbiano alcun legame personale con le società affiliate all’estero e senza impiegati, potrebbero essere chiamati a rispondere delle infrazioni di cui agli articoli 19-21 unicamente i membri del consiglio di amministrazione (un’impresa privata).
Art. 23 Giurisdizione
Favorevoli:
Un Cantone (AG) approva l’attribuzione alla giurisdizione federale.
Art. 24 Assistenza amministrativa in Svizzera
Riserve:
Secondo un’organizzazione (ONU) occorre chiarire la nozione «d’ufficio o su richiesta». Va previsto un obbligo di comunicazione.
Art. 25 Assistenza amministrativa tra autorità federali e autorità estere
Nessuna osservazione.
Art. 26 Compiti di protezione
Riserve:
Sei partecipanti (VD, FR, GE, NE, JU, VS) chiedono che sia fatto salvo il diritto cantonale. Occorre inoltre prevedere una disposizione sull’identificazione del personale di sicurezza. Il capoverso 2 deve precisare che, oltre che con il DDPS, il coordinamento deve aver luogo anche con il DFAE e il DFE (APRED).