Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 14 pagine
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stata promotrice e che raccomanda di istituire un sistema d’autorizzazione (TRIAL, CIJ-CH, Humanrights.ch).
Quattro partecipanti (I Verdi, GSsE, TRIAL, CIJ-CH) criticano il fatto che l’avamprogetto non definisca in modo preciso il contenuto dell’obbligo di dichiarazione. Occorre inoltre precisare se l’attività possa essere avviata o se debba essere sospesa (APRED, PS).
Due partecipanti esprimono critiche in merito all’obbligo di dichiarazione, ritenendo che sia troppo esteso (VSSU) o che comporti ritardi rispetto alla concorrenza e venga in ultimo intesa come autorizzazione «statale» (BAPSC).
Due imprese private chiedono di restringere il campo d’applicazione dell’obbligo di dichiarazione. Partono dal presupposto che per le società di holding il campo d’applicazione si estenda soltanto alla dichiarazione del tipo di controllo esercitato o che le imprese che si limitano a vendere sistemi di sicurezza non siano soggette all’obbligo di dichiarazione.
Occorrerebbe precisare il momento a partire dal quale le società possono esercitare l’attività dichiarata (APRED).
Contrari :
Due partecipanti (PS, SFR) sono contrari al sistema di dichiarazione e chiedono
l’introduzione di un sistema d’autorizzazione.
Un partecipante (USAM) ritiene che il sistema di dichiarazione previsto dagli articoli 9-11 limiti la libertà economica senza rispettare il principio della proporzionalità. Propone di prevedere per le società di sicurezza private un obbligo di dichiarare le loro attività e di accordare loro un’«autorizzazione automatica» se hanno aderito a un codice di condotta.
Art. 10 Comunicazione dell’autorità competente
Riserve:
Un partecipante (AG) è favorevole alla disposizione. Si chiede tuttavia se non sia più efficace sotto il profilo della procedura emanare subito una decisione d’accertamento impugnabile ai sensi della legge sulla procedura amministrativa.
Contrari:
Il termine di 14 giorni è insufficiente. Converrebbe prevedere un termine di un mese (PS,
TRIAL, CIJ-CH).
Secondo un’impresa privata, il fatto che l’autorità competente non renda una decisione in ogni singolo caso è contrario alla certezza giuridica di cui hanno bisogno le società di sicurezza private. Inoltre, il diritto per una società di esigere una decisione d’accertamento se contesta il divieto della sua attività in virtù degli articoli 6 o 7 è opinabile e contrario al diritto penale (cfr. pag. 31 del rapporto esplicativo), soprattutto in relazione alle sanzioni penali (art. 19 dell’avamprogetto di legge).
Art. 11 Procedura di esame
Favorevoli:
Un partecipante (PS) approva l’assenza di un termine per la procedura d’esame.