Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 15 pagine

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In genere la prova viene fornita con il cosiddetto certificato di conformità CoC (Certificate of Conformity). Le automobili di fabbricazione europea devono averne uno. Anche chi importa privatamente un'automobile dall'UE al momento dell'acquisto riceve un CoC con cui può immatricolare la vettura in Svizzera senza problemi.

La procedura diventa più complessa se l'automobile non è stata prodotta per il mercato europeo e non dispone di un CoC. A tale riguardo l’ordinanza ammette alcuni altri documenti. Se tuttavia mancano anche questi, all'importatore individuale - ed eventualmente anche al raggruppamento di minori dimensioni - non resta altro che determinare le emissioni di CO2 secondo altri criteri. Appositamente per questi casi di recente l'UE ha fissato nel Regolamento (UE) n. 183/2011, che completa la Direttiva 2007/46/CE (GU L 53 pag. 29 del 26.2.11), delle formule che permettono di determinare approssimativamente le emissioni di CO2 in base al peso a vuoto e alla potenza del motore. Le formule sono riportate nell'allegato 1. In casi eccezionali, se non è possibile determinare le emissioni di CO2 neanche ricorrendo alla formula dell'allegato 1, il valore determinate è di 300 g CO2/km (valore di default).

È prevista una regolamentazione speciale per automobili a gas. Poiché il gas fornito attualmente dalle stazioni di servizio svizzere contiene in parte biogas, verrà determinato un valore per le emissioni di CO2 più basso di quello che risulterebbe da un calcolo corrispondente. Conformemente all'attuale autoregolamentazione dell'industria del gas, può essere concessa una riduzione del 10 per cento sulle emissioni di CO2 di un'automobile.

È pure prevista una riduzione per le cosiddette innovazioni ecologiche. L'UE intende esaminare queste innovazioni e riconoscerle quale contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 se danno un risultato positivo. La Svizzera riprenderà in modo analogo questo riconoscimento. Chi importa veicoli con innovazioni ecologiche deve presentare all'UFE il certificato di riconoscimento dell'UE e chiedere prima dell'immatricolazione all'USTRA un'approvazione del tipo specifica per tutte le vetture in questione e per ogni singola innovazione. Altrimenti un controllo non sarebbe possibile.

Art. 15 – 22

La maggior parte delle automobili viene importata dai grandi importatori. Gli articoli da 15 a 22 riguardano quindi soprattutto questa categoria. Per ogni importazione il grande importatore è tenuto a compilare il modulo 13.20 A per ogni singolo veicolo e a confermare con un timbro, o in altro modo, che il veicolo è stato importato a suo nome. L'USTRA disciplinerà la forma esatta e i dettagli in un'istruzione diretta ai Cantoni.

Anche il piccolo importatore riceve un modulo di questo tipo; non dovrà tuttavia timbrarlo, ma pagare semmai una sanzione prima di poter immatricolare la vettura.

Per i grandi importatori la sanzione viene calcolata solo alla fine dell'anno dall’UFE. Questa procedura non si applica solo ai grandi importatori, ma anche ai grandi importatori provvisori e ai raggruppamenti, anche se non raggiungono il numero necessario di veicoli importati e immatricolati. Infatti, solo al termine dell'anno si stabilisce che devono essere considerati piccoli importatori e che il computo avviene a fine anno. Per questo gruppo la fattura si basa sulle singole automobili immatricolate

La fattura si basa sui dati dell'USTRA. Si prevede di affidare a un servizio federale specializzato l’incasso delle sanzioni. Tuttavia le necessarie decisioni statali restano di competenza dell'UFE. Se la fattura è contestata e il servizio contabile e il debitore non giungono ad un accordo, è l'Ufficio a stabilire l'importo. La sua decisione è impugnabile ai sensi della legge sulla procedura amministrativa (PA)8 ed eventualmente della legge sul Tribunale federale (LTF)9. Se il piccolo importatore contesta la fattura, la procedura si svolge in modo analogo; tuttavia questi non può immatricolare la vettura fino a quando la situazione non è chiarita. Se la divergenza è di entità modesta, è giustificato autorizzare l'immatricolazione in anticipo.

8 RS 172.021.

9 RS 173.110.