Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 15 pagine
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Se un'automobile viene importata e trasformata in Svizzera in caravan o in uno dei veicoli commerciali succitati, non rientra nel campo di applicazione dell'ordinanza. Ciò vale ad es. quando viene immatricolata provvisoriamente dall'officina per essere poi trasportata e modificata. Secondo la prassi dei Cantoni, un'immatricolazione provvisoria di questo tipo è possibile per un periodo da tre a sei mesi. Dopo questo periodo il veicolo deve essere presentato all'ufficio cantonale della circolazione che stabilisce se è stato assemblato in modo da non rientrare nel campo di applicazione dell'ordinanza o se deve essere immatricolato come una normale automobile della classe M1, con le eventuali sanzioni del caso. Si rinuncia consapevolmente a fissare un termine per i cambiamenti. È determinante lo stato al momento dell’immatricolazione definitiva.
Art. 3
L'ordinanza si applica alle automobili immatricolate in Svizzera per la prima volta. È decisivo che questa norma non venga aggirata con immatricolazioni fittizie all'estero, perciò le immatricolazioni conseguite all'estero vengono riconosciute solo se rilasciate più di tre mesi (secondo l'alternativa, un anno) prima della dichiarazione doganale. Anche questa disposizione è analoga a quella del diritto comunitario. Non si esige che le automobili restino immatricolate per una durata di tre mesi; i relativi controlli nella pratica risulterebbero infatti difficili. È sufficiente la prova che la prima immatricolazione all’estero risalga a più di tre mesi prima
Le automobili immatricolate nell'enclave doganale di Büsingen, munite di targhe tedesche, non rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza, mentre quelle immatricolate nell'enclave di Samnaun/Sampoir con targa "GR" vi rientrano. La zona rilevanti per l’ordinanza sono pertanto definite in modo analogo all’ordinanza sull’imposizone degli autoveicoli (OIAut)7.
Al momento dell’immatricolazione, l’ufficio cantonale della circolazione controlla se il grande importatore, che risulta dal modulo 13.20 A, si assume la responsabilità dell’importazione. Il piccolo importatore è tenuto a pagare un’eventuale sanzione prima dell’immatricolazione. Lo stesso vale per i costruttori di automobili in Svizzera. Poiché in Svizzera vengono costruite solo pochissime automobili, nella fattispecie si tratta sempre di piccoli produttori. Se, contro ogni aspettativa, nei prossimi anni nel nostro Paese venisse avviata una produzione quantitativamente significativa di automobili, occorrerebbe adeguare l’ordinanza. I produttori otterrebbero così lo statuto di “grandi importatori” e perseguirebbero un obiettivo di flotta.
Art. 4
L'ordinanza si applica a chi importa o costruisce automobili che vengono ammesse per la prima volta alla circolazione in Svizzera. In linea di massima, le autovetture di un importatore vengono considerate nell'insieme.
Ci si rivolge pertanto agli importatori di automobili che vengono immatricolate per la prima volta. L'immatricolazione, e non l'importazione, rientra nel campo di applicazione dell'ordinanza e causa un'eventuale sanzione. Di regola l’immatricolazione viene effettuata dall'acquirente o dal venditore dell'automobile. È tuttavia l'importatore a dover pagare la sanzione; ovviamente questi la riverserà sull'acquirente a seconda della situazione sul mercato.
Art. 5, 6 e 7
Chi ogni anno importa 50 o più automobili ammesse alla circolazione per la prima volta in Svizzera viene considerato grande importatore. Questo limite è imposto dalla legge (art. 11g cpv. 2 legge sul CO2) ed è calcolato in base alle automobili immatricolate nell'anno di riferimento determinante. Non è dunque indispensabile che l'importazione avvenga nello stesso anno dell'immatricolazione.