Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 15 pagine

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Chi nell’anno precedente ha superato il limite è considerato grande importatore anche se nell'anno di riferimento ha importato meno di 50 automobili immatricolate. Dunque i vantaggi derivanti dall'essere considerato grande importatore non vengono rettificati a posteriori.

La situazione cambia tuttavia nell'anno successivo: il grande importatore deve chiedere di essere considerato tale provvisoriamente. La richiesta viene esaudita se appare probabile che raggiungerà l’obiettivo di 50 autovetture. Lo stesso vale per i nuovi partecipanti al mercato. L'UFE può respingere richieste palesemente abusive. Le disposizioni sono analoghe per i raggruppamenti (art. 8).

Non è previsto un termine preciso per le domande presentate in vista del riconoscimento come grande importatore; le richieste devono però essere inoltrate prima della prima immatricolazione affinché l'automobile possa essere immatricolata nel quadro del regolamento valido per grandi importatori. Tuttavia l'importatore che inizia la sua attività in maggio non può più inoltrare la richiesta.

Il grande importatore provvisorio o il raggruppamento provvisorio che raggiunge l’obiettivo di 50 veicoli immatricolati viene considerato grande importatore. Questi perseguono un obiettivo di flotta e possono quindi compensare automobili con emissioni di CO2 elevate con automobili caratterizzate da emissioni CO2 basse. Se non raggiungono il numero di 50 automobili viene emessa a posteriori la fattura per ogni singolo veicolo importato e immatricolato.

Chi non raggiunge il limite di 50 veicoli importati e immatricolati è considerato piccolo importatore e deve computare ogni singola vettura, cioè non ha luogo la compensazione tra automobili con emissioni di CO2 basse e alte. Inoltre il piccolo importatore deve pagare la sanzione prima che la vettura venga immatricolata.

Art. 8

I piccoli importatori che da soli non arrivano alle 50 autovetture importate e immatricolate traggono vantaggio da una comunione di interessi con altri piccoli importatori.

Tuttavia questo principio non vale solo per i piccoli importatori. Anche per i grandi importatori che non raggiungono i valori auspicati può risultare vantaggioso unirsi ad altri grandi importatori nella stessa situazione. Per ragioni di mercato in questi casi si può contare su versamenti compensativi che premiano chi ha dato prova di grande impegno per raggiungere l'obiettivo CO2.

Sorge però il pericolo che i concorrenti si scambino dati che permettono loro accordi di tipo cartellistico; per questa ragione l'articolo 8 capoverso 4 dell’avamprogetto prevede che possano essere scambiati solo determinati dati. Il testo di tale disposizione di diritto della concorrenza è riportato anche all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 443/2009.

Art. 9 - 14

Il punto centrale dell'ordinanza è già stato spiegato al capitolo 3.2. L'UE ha fissato valori auspicati speciali per costruttori piccoli e di nicchia (art. 13 cpv. 2). Gli obiettivi in genere sono un po' più vantaggiosi del risultato del calcolo secondo la formula. L’avamprogetto di ordinanza prevede all'articolo 13 capoverso 3 che gli obiettivi dei costruttori piccoli e di nicchia non possono essere compensati con altri valori auspicati: l'importatore ha dunque un interesse a computare questi veicoli separatamente. L'articolo 13 capoverso 4 glielo permette e fissa un termine entro il quale deve darne comunicazione alle autorità.

Le emissioni di CO2 di un'automobile corrispondono all'approvazione del tipo, necessaria in linea di massima per le automobili di un grande importatore. In caso contrario ogni vettura immatricolata dovrebbe essere esaminata singolarmente.

Mentre alcuni grandi importatori optano per un'approvazione del tipo separata per ogni variante di veicolo, la maggior parte importa diverse varianti con la stessa approvazione del tipo. Inoltre non è raro che alle modifiche e alle migliorie (ad es. in relazione alle emissioni di CO2) apportate nel corso dell'anno non corrisponda un contemporaneo rinnovo dell’approvazione del tipo. L'articolo 12 dell’avamprogetto permette agli importatori di fornire la prova che le emissioni di CO2 sono migliorate a partire da un determinato numero d'identificazione del veicolo (VIN, Vehicle Identification Number).