Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Notifica delle sanzioni ai

grandi importatori

Termine:

È registrato ogni veicolo

immatricolato da ciascun Termine:

importatore. È registrato ogni veicolo La sanzione immatricolato da ciascun Comunicazione del dev‘essere importatore.

Mt-1 (valido solo a pagata

partire dall‘anno

seguente)

31 dicembre 28 febbraio 30 aprile 31 maggio 31 dicembre

Trasmissione Termine di

dei dati MOFIS pagamento

all‘UFE

Calcolo del:

• Mt-1

• emissioni medie di CO2 specifiche nell‘anno precedente

• valore auspicato dell‘anno precedente

• differenza tra le emissioni di CO2 e il valore auspicato

• sanzione

Grafico 3: panoramica delle scadenze procedurali per i grandi importatori.

I dati delle automobili immatricolate per la prima volta per ogni importatore vengono rilevati per il 31 dicembre dal MOFIS. L'USTRA controlla e corregge i dati e li trasmette entro la fine di febbraio all'UFE. Quest'ultimo calcola il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta dell'anno precedente (Mt-1) e lo pubblica entro la fine di aprile. Il valore Mt-1 viene utilizzato quale peso medio determinante solo nell'anno successivo. Nell'anno di riferimento corrisponde dunque al valore Mt-2. Per motivi di sicurezza d’investimento, tuttavia, agli importatori viene già reso noto. Successivamente l'UFE calcola per ogni grande importatore risp. per ogni raggruppamento le emissioni di CO2 medie specifiche delle automobili immatricolate, il relativo obiettivo individuale e un'eventuale sanzione, comunicando queste informazioni all'importatore; questi è tenuto a pagare la sanzione entro 30 giorni.

4 Commento ai singoli articoli dell'ordinanza

Art. 1

L'ordinanza applica gli articoli 11d e seguenti della legge sul CO2, ossia la sezione il cui scopo è ridurre le emissioni di CO2. L'ordinanza si attiene al Regolamento (CE) n. 443/2009 (GU L 140 del 5 giugno 2009) che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato, finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri.

Art. 2

L'ordinanza si applica alle automobili definite all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)6. Analogamente all'UE (allegato II della Direttiva 2007/46/CE) determinate automobili fanno eccezione, in particolare i veicoli blindati e le vetture che, a seguito di una trasformazione, entrano a far parte di un altro tipo, ad esempio le automobili la cui superficie per il carico è stata trasformata in un unico magazzino per pezzi di ricambio o i furgoncini utilizzati soprattutto per il trasporto di materiale di cantiere. Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 OETV la suddivisione si basa sulle caratteristiche prevalenti.

6 RS 741.41.