Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 15 pagine

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dono per ogni modello un numero di approvazione del tipo a parte. Per gli importatori che attualmente riuniscono vari modelli sotto poche approvazioni del tipo, il dispendio sarà maggiore. Per compilare un'approvazione del tipo in base a un'autocertificazione, al momento l'USTRA preleva una tassa di 100 franchi.

Sui consumatori

Non è possibile prevedere in anticipo come gli importatori influenzeranno la loro rete di distribuzione e la loro offerta di modelli. Si può ipotizzare che i rivenditori o gli importatori compenseranno le potenziali sanzioni e agevolazioni tra i diversi modelli di automobili. Probabilmente, mediante sistemi bonusmalus interni, le automobili con elevate emissioni specifiche di CO2 diventeranno più care, mentre quelle con minori emissioni meno costose.

Acquistando automobili a maggiore efficienza energetica i consumatori risparmiano carburante. Nel periodo 2012–2020 il risparmio annuo sarà in media di 770 milioni di franchi15.

6 Rapporto con il diritto internazionale

Il messaggio relativo all’iniziativa popolare «Per veicoli a misura d’uomo» tratta in modo particolareggiato il rapporto tra la modifica del diritto svizzero e il diritto internazionale.

Per questa ragione, qui di seguito sono messi in luce i contenuti dell'ordinanza nel quadro generale del diritto europeo. La presente ordinanza verrà resa nota all'OMC e all’UE (EFTA-notification); dato che le disposizioni europee sono state ampiamente riprese, non si prevedono opposizioni.

L'UE ha fissato le disposizioni per la determinazione delle norme sulle emissioni per nuove automobili nel Regolamento 443/2009/CE pubblicato il 23 aprile 2009. Le disposizioni della legge svizzera sul CO2 e quelle della presente ordinanza corrispondono in larga misura quelle dell'UE. Sono state decise deroghe dalle disposizioni comunitarie laddove non era possibile fare altrimenti a causa delle particolarità del mercato automobilistico svizzero. Il campo di applicazione, l'obiettivo individuale, le eccezioni per i costruttori piccoli e di nicchia, la ripetuta ponderazione limitata nel tempo di automobili con emissioni particolarmente ridotte, le condizioni per i raggruppamenti, l'entità delle sanzioni e le condizioni di computo delle innovazioni ecologiche sono state ampiamente riprese dall'UE. Le deroghe più importanti sono riportate qui di seguito:

• Nell'UE il responsabile del rispetto dell'obiettivo individuale e del pagamento della sanzione è il

costruttore. Perciò le automobili importate direttamente di marche che non hanno un rappresentante ufficiale nell'UE non rientrano nel modello sanzionatorio. Poiché la Svizzera non costruisce automobili, le disposizioni si applicano all'importatore. Se il valore auspicato non è raggiunto, l'importatore è tenuto a versare la sanzione.

• Rispetto all'UE, in Svizzera le importazioni parallele e dirette sono importanti: nel 2010 i veicoli

immatricolati per la prima volta hanno raggiunto la quota dell'1,5 per cento (cioè 4 374 automobili) rispettivamente del 3,1 per cento (cioè 9 232 automobili). Per questo tipo di veicoli non si vuole creare una scappatoia perciò rientrano nel modello sanzionatorio. Per limitare il lavoro di attuazione dovuto ai numerosi importatori diretti, è stato necessario distinguere tra grandi e piccoli importatori. L'UFE tiene un elenco dei grandi importatori e i veicoli vengono contabilizzati alla fine di ogni anno di riferimento. I piccoli importatori devono pagare un'eventuale sanzione per ogni vettura prima della sua immatricolazione.

15 Calcolato a partire dai dati seguenti: nel 2012–2020 risparmio medio di carburante di 432 milioni di litri, quota di diesel media del 31,5 per cento, prezzo medio del carburante nella prima metà del 2011 di 1,74 franchi al litro per la benzina e di 1,86 franchi al litro per il diesel.