Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 15 pagine

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Al fine di provare di poter pagare la sanzione, i grandi importatori devono fornire una garanzia adeguata.

Le automobili importate dai piccoli importatori sono calcolate singolarmente prima dell'immatricolazione presso l’ufficio cantonale della circolazione. A tal fine l'importatore deve inoltrare all'USTRA le necessarie informazioni relative al veicolo. L’USTRA calcola il valore auspicato e fissa un’eventuale sanzione. Se il veicolo si situa al di sotto del valore auspicato o se viene pagata una sanzione, l'USTRA emette un certificato. Solo presentando questo certificato è possibile l'immatricolazione presso l'ufficio cantonale della circolazione.

3.4 Basi di dati

Le emissioni determinanti di CO2 per le automobili sono tratte in linea di massima dal registro dei tipi di veicoli (TARGA) dell’USTRA. Questi dati oggi risultano essere poco chiari poiché alla stessa voce (numero dell’approvazione del tipo) possono essere riuniti svariati modelli con motori e cambi identici. In questo caso in TARGA viene registrato sempre il valore più alto di CO2 dei modelli. In genere per ogni modello può essere chiesto un numero specifico di approvazione del tipo a prezzo modico (100 franchi se i dati vengono forniti con autocertificazione dall'importatore, 300 franchi se i dati devono essere elaborati dall'USTRA). L'ordinanza prevede perciò la possibilità di tener conto di emissioni di CO2 in calo per un modello di autovettura con approvazione del tipo nel corso dell'anno di riferimento, anche in assenza di una nuova approvazione del tipo, se l'importatore può comprovarle. La prova è fornita inviando il relativo certificato di conformità della CE (CoC3) e il numero d’identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number, VIN) al quale si riferisce l'emissione di CO2 più bassa. Questi adeguamenti comunque valgono solo per lo strumento illustrato e non, ad esempio, per l'etichetta Energia delle automobili, che si basa anch'essa sui dati del registro TARGA.

Per veicoli esonerati dall’approvazione del tipo ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV4), possono essere utilizzati i dati sulle emissioni del CoC. Se non si dispone né di un'approvazione del tipo né di un’approvazione generale CE, la prova relativa al valore delle emissioni di CO2 può essere fornita analogamente ai documenti riconosciuti per l’immatricolazione di un’automobile (art. 30 dell’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV). Se non è disponibile un simile documento le emissioni determinanti di un'automobile vengono calcolate in base a una formula. Le formule riportate all'allegato 1 dell'ordinanza provengono dal Regolamento (UE) n. 183/2011 e servono a calcolare le emissioni di CO2 in base al consumo di carburante e al tipo di cambio come funzione del peso a vuoto o del peso a vuoto e della potenza massima del motore. Nel caso di autovetture per le quali né si dispone di dati sulle emissioni né si può applicare la formula del Regolamento UE (ad es. vetture a gas o diesel/ibrido), si applica il valore standard di 300 g CO2/km.

I valori delle emissioni di CO2 specifiche possono essere ridotti in caso di innovazioni ecologiche e per motori azionati a gas. Per innovazioni ecologiche si intendono migliorie apportate ad un veicolo grazie alle quali il motore emette meno emissioni di CO2, ma che a causa di condizioni particolari durante la prova - ad esempio l'apparecchiatura accessoria come i fari o la climatizzazione sono spenti - non corrispondono ai valori di CO2 comprovati. Alcuni esempi di innovazioni ecologiche sono tetti muniti di cellule solari, dispositivi di recupero del calore del gas di scarico o illuminazioni più efficaci. Analogamente al Regolamento UE, per le innovazioni ecologiche approvate dall'UE, l'ordinanza prevede di

3Certificate of Conformity, art. 18 della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007,

che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263/1 del 9.10.2007).

4 RS 741.511.

5 RS 741.41.